| Tema attualissimo, dopo che il recente disegno di legge sulla riforma
del sistema previdenziale ha, opportunamente, inserito la norma (art.
22) sulla mutualita' pensione alle casalinghe. E' noto che il nuovo
diritto di famiglia ha riconosciuto al lavoro casalingo (familiare in
genere) dignita' pari al lavoro professionale. E, tuttavia, da un
tale esplicito riconoscimento, non sono ancora derivate le debite
conseguenze sul piano della sua tutela assicurativa e previdenziale,
nonostante che la Corte Costituzionale, anche di recente (vedi
sentenza n. 28/1995), abbia, ancora una volta, evidenziato il valore
sociale ed economico di tale lavoro. Nella specie, viene denunciato
il contrasto, con fondamentali principi costituzionali, dell' art. 4
d.lg. 503/1992 (c.d. Amato), il quale, ai fini dell' integrazione al
minimo pensionistico, reintroduce il sistema del cumulo dei redditi
tra coniugi, per le sole donne sposate, non legalmente ed
effettivamente separate. Il che contrasta anche con quanto, con
sentenza n. 179/1976, ebbe gia' autorevolmente ad affermare la Corte
Costituzionale (che dichiaro' costituzionalmente illegittimo tale
cumulo). In corso di causa, era intervenuta la l. 537/1993 a
procrastinare, ma fino al 31 dicembre 1993, la normativa previgente
(art. 6 l. 638/1983 di conversione del d.l. 463/1983). Il problema,
dunque, appare destinato a ripresentarsi. Per scongiurarlo, e' stato
presentato, dai sen. Daniele Galdi ed altri, il disegno di legge n.
502, comunicato alla Presidenza il 7 luglio 1994, il quale, a quanto
consta, e' gia' stato approvato, a larga maggioranza, dalla
Commissione bilancio.
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