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219348
IDG951504938
95.15.04938 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Matrimonio riparatore per regolarizzare la posizione dei conviventi "more uxorio"?
Nota a App. L' Aquila sez. min. 16 marzo 1994 Trib. Min. L' Aquila 28 gennaio 1994
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 498-501
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3012
Nota critica alle pronunce in epigrafe, che hanno ammesso al matrimonio una minore sedicenne convivente more uxorio, gia' sposata religiosamente, e che aveva abortito spontaneamente al sesto mese. L' A. critica, in particolare, il decreto della sezione minorile, che ha affermato che dalla relazione sociale risultava che la giovane aveva raggiunto "una certa maturita'" e che ricorrevano pure i gravi motivi, richiesti dall' art. 84 c.c., individuabili nelle negative conseguenze che la convivenza more uxorio puo' comportare in un piccolo ambiente, dove tutti si conoscono e dove hanno ancora importanza i valori della famiglia legittima. Circa la maturita', l' A. rileva che il servizio sociale non aveva indicato una sola circostanza concreta che evidenziasse tale maturita' e che, comunque, il giudice aveva recepito acriticamente il giudizio espresso dal servizio locale, rinunciando, cosi', ad esprimere una propria valutazione al riguardo. Quanto alle negative conseguenze della convivenza more uxorio, l' A. giudica tale rilievo meramente astratto e senza riferimento al caso concreto, poiche' la Corte non ha indicato alcun episodio di disagio, turbamento o sofferenza dei nubendi (per gli ipotetici giudizi negativi dei compaesani), i quali convivevano pacificamente e col conforto e sostegno delle rispettive famiglie. Il giudizio della Corte censurava, quindi, la convivenza more uxorio in se', dimenticando che la legge considera con favore la famiglia di fatto, equiparando quasi in toto la famiglia naturale a quella legittima, onde la valutazione della Corte risponde ad una concezione anacronistica e da molto tempo superata delle relazioni familiari, sconvolte da una profonda evoluzione del costume e da un radicale cambiamento di mentalita', dei quali la Corte non ha tenuto alcun conto, ancorata ad una visione arcaica della realta' sociale.
art. 84 c.c.



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