Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


219349
IDG951504939
95.15.04939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Odorisio Emanuele
Nomina di un consulente tecnico per la soluzione delle questioni giuridiche sorte nel corso di un giudizio arbitrale: nullita' del lodo e limiti del giudizio di rinvio (nuova critica alla teoria del giudicato implicito)
Nota a App. Genova sez. II civ. 15 marzo 1994, n. 248
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 503-519
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D446; D42; D421; D40750
L' A. affronta due problemi esaminati dalla Corte d' Appello di Genova. Innanzitutto la questione sui limiti del giudizio di rinvio. In particolare se in questa fase siano ammesse questioni pregiudiziali di rito, ed eventualmente quale sia la ragione della loro esclusione. La Corte d' Appello di Genova ha affermato che tali questioni sono inammissibili in sede di rinvio in quanto devono intendersi implicitamente decise dalla Cassazione in senso negativo quale presupposto necessario della sua decisione. L' A., al fine di verificare la veridicita' di quanto sostenuto dalla Corte, esamina tutti i casi in cui si e' fatto ricorso al concetto di giudicato implicito, e perviene a due conclusioni. Innanzitutto, in tutti i casi in cui si e' fatto ricorso a tale concetto, il suo utilizzo e' stato improprio. In secondo luogo il caso sottoposto al suo esame non e' assimilabile a quelli esaminati. La particolarita' del caso e' data dal fatto che il giudizio in Cassazione concerneva un "error in iudicando de iure procedendo". In tali casi l' A. sostiene che il divieto di questioni pregiudiziali di rito nella fase di rinvio sia ricollegabile al divieto di nuove conclusioni contenuto nell' art. 394 c.p.c. La seconda questione affrontata dall' A. riguarda la natura e la disciplina del vizio del lodo rilevato in Cassazione e per il quale ora si chiede l' annullamento del lodo. La Corte d' Appello in sede di rinvio ha affermato che il ricorso ad una consulenza giuridica determina una nullita' insanabile nel procedimento che si riflette ex art. 159 c.p.c. sulla sentenza arbitrale. L' A. attaverso una indagine sulla effettiva natura del vizio in questione e sulla sua disciplina perviene ad una diversa conclusione. La pronuncia del collegio arbitrale e' nulla non per effetto di una c.d. nullita' derivata, bensi' in quanto direttamente colpita da un vizio che ne ha determinato la nullita' insanabile.
art. 34 c.p.c. art. 156 c.p.c. art. 157 c.p.c. art. 159 c.p.c. art. 278 c.p.c. art. 279 c.p.c. art. 360 c.p.c. art. 394 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati