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| IDG951504939 | |
| 95.15.04939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Odorisio Emanuele
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| Nomina di un consulente tecnico per la soluzione delle questioni
giuridiche sorte nel corso di un giudizio arbitrale: nullita' del
lodo e limiti del giudizio di rinvio (nuova critica alla teoria del
giudicato implicito)
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| Nota a App. Genova sez. II civ. 15 marzo 1994, n. 248
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| Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 503-519
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D446; D42; D421; D40750
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| L' A. affronta due problemi esaminati dalla Corte d' Appello di
Genova. Innanzitutto la questione sui limiti del giudizio di rinvio.
In particolare se in questa fase siano ammesse questioni
pregiudiziali di rito, ed eventualmente quale sia la ragione della
loro esclusione. La Corte d' Appello di Genova ha affermato che tali
questioni sono inammissibili in sede di rinvio in quanto devono
intendersi implicitamente decise dalla Cassazione in senso negativo
quale presupposto necessario della sua decisione. L' A., al fine di
verificare la veridicita' di quanto sostenuto dalla Corte, esamina
tutti i casi in cui si e' fatto ricorso al concetto di giudicato
implicito, e perviene a due conclusioni. Innanzitutto, in tutti i
casi in cui si e' fatto ricorso a tale concetto, il suo utilizzo e'
stato improprio. In secondo luogo il caso sottoposto al suo esame non
e' assimilabile a quelli esaminati. La particolarita' del caso e'
data dal fatto che il giudizio in Cassazione concerneva un "error in
iudicando de iure procedendo". In tali casi l' A. sostiene che il
divieto di questioni pregiudiziali di rito nella fase di rinvio sia
ricollegabile al divieto di nuove conclusioni contenuto nell' art.
394 c.p.c. La seconda questione affrontata dall' A. riguarda la
natura e la disciplina del vizio del lodo rilevato in Cassazione e
per il quale ora si chiede l' annullamento del lodo. La Corte d'
Appello in sede di rinvio ha affermato che il ricorso ad una
consulenza giuridica determina una nullita' insanabile nel
procedimento che si riflette ex art. 159 c.p.c. sulla sentenza
arbitrale. L' A. attaverso una indagine sulla effettiva natura del
vizio in questione e sulla sua disciplina perviene ad una diversa
conclusione. La pronuncia del collegio arbitrale e' nulla non per
effetto di una c.d. nullita' derivata, bensi' in quanto direttamente
colpita da un vizio che ne ha determinato la nullita' insanabile.
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| art. 34 c.p.c.
art. 156 c.p.c.
art. 157 c.p.c.
art. 159 c.p.c.
art. 278 c.p.c.
art. 279 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
art. 394 c.p.c.
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