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| IDG951504940 | |
| 95.15.04940 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Riccardi Stefano
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| "La liquidazione del compenso al custode giudiziario: problemi di
competenza"
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| Nota a Trib. Bologna 10 marzo 1994
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| Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 520-526
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44020
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| La presente nota permette di evidenziare i problemi relativi all'
individuazione del giudice competente a risolvere le questioni
attinenti alla liquidazione del compenso del custode sequestratario.
Le contraddittorie motivazioni del collegio bolognese (competenza
funzionale del giudice della convalida) riflettono la posizione non
univoca di dottrina e giurisprudenza sul punto in discussione. La
prevalente dottrina e parte della giurisprudenza attribuiscono una
competenza funzionale al giudice che ha nominato il custode
sequestratario: interpretando restrittivamente le norme del codice di
procedura civile, esse evidenziano la sussistenza di un "rapporto
amministrativo" nella custodia giudiziaria tra giudice e custode, in
cui l' ufficio giudiziario costituisce riferimento costante ed
immutabile della custodia, dalla nomina alla cessazione dell'
attivita' della custodia, non condizionata dalla vicenda processuale
da cui pure e' causa. Percio', l' istanza di liquidazione del
compenso del custode incardinera' un procedimento di volontaria
giurisdizione. Altra parte della giurisprudenza di merito contesta la
validita' dell' interpretazione restrittiva di cui sopra e nega l'
esistenza di una competenza funzionale in capo al giudice della
nomina: afferma, invece, la competenza del giudice dinanzi al quale
e' giunta la fase del procedimento, in quanto quest' ultimo e' colui
che ha la piu' completa conoscenza dello stato del processo.
Liquidera' il compenso del custode, quindi, il giudice che definisce
il giudizio principale e, se questi non provveda, il custode potra'
proporre autonoma azione, nei confronti del soccombente, di fronte al
giudice competente per valore e territorio.
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| art. 65 c.p.c.
art. 66 c.p.c.
art. 671 c.p.c.
art. 676 c.p.c.
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