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219350
IDG951504940
95.15.04940 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Riccardi Stefano
"La liquidazione del compenso al custode giudiziario: problemi di competenza"
Nota a Trib. Bologna 10 marzo 1994
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 520-526
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44020
La presente nota permette di evidenziare i problemi relativi all' individuazione del giudice competente a risolvere le questioni attinenti alla liquidazione del compenso del custode sequestratario. Le contraddittorie motivazioni del collegio bolognese (competenza funzionale del giudice della convalida) riflettono la posizione non univoca di dottrina e giurisprudenza sul punto in discussione. La prevalente dottrina e parte della giurisprudenza attribuiscono una competenza funzionale al giudice che ha nominato il custode sequestratario: interpretando restrittivamente le norme del codice di procedura civile, esse evidenziano la sussistenza di un "rapporto amministrativo" nella custodia giudiziaria tra giudice e custode, in cui l' ufficio giudiziario costituisce riferimento costante ed immutabile della custodia, dalla nomina alla cessazione dell' attivita' della custodia, non condizionata dalla vicenda processuale da cui pure e' causa. Percio', l' istanza di liquidazione del compenso del custode incardinera' un procedimento di volontaria giurisdizione. Altra parte della giurisprudenza di merito contesta la validita' dell' interpretazione restrittiva di cui sopra e nega l' esistenza di una competenza funzionale in capo al giudice della nomina: afferma, invece, la competenza del giudice dinanzi al quale e' giunta la fase del procedimento, in quanto quest' ultimo e' colui che ha la piu' completa conoscenza dello stato del processo. Liquidera' il compenso del custode, quindi, il giudice che definisce il giudizio principale e, se questi non provveda, il custode potra' proporre autonoma azione, nei confronti del soccombente, di fronte al giudice competente per valore e territorio.
art. 65 c.p.c. art. 66 c.p.c. art. 671 c.p.c. art. 676 c.p.c.



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