| 219352 | |
| IDG951504942 | |
| 95.15.04942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Lorenzotti Fabrizio
| |
| Trasferimento dell' azione civile nel processo penale e disciplina
della competenza in ordine alla concessione del sequestro conservativ
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a ord. Trib. Roma 20 ottobre 1993
| |
| Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 533-535
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D44020
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' individuazione del giudice competente a concedere il sequestro
conservativo, in seguito al trasferimento dell' azione civile nel
processo penale, determina contrastanti soluzioni in dottrina e in
giurisprudenza. Da un lato, si riconosce la competenza concorrente
del giudice penale e del giudice civile; dal lato opposto, si afferma
l' attribuzione al giudice penale di una competenza esclusiva. L'
ordinanza annotata sostiene la tesi che il giudice penale, di fronte
al quale e' stata trasferita l' azione civile, e' il giudice del
merito, al quale applicare il principio generale che attribuisce al
giudice competente per il merito anche la competenza a provvedere
sulle misure cautelari. Nella nota all' ordinanza si sostiene invece
che, dal complesso delle norme che disciplinano il nuovo processo
cautelare, si desume, per la competenza del giudice penale, non un'
applicazione del suddetto principio generale, ma una sua consapevole
deroga, basata sulla scissione fra competenza cautelare e competenza
di merito; con la conseguenza che al giudice penale e' attribuita una
competenza cautelare limitata al solo sequestro conservativo e in
concorrenza con quella del giudice civile.
| |
| art. 2392 c.c.
art. 316 comma 2 c.p.c.
art. 669 quater c.p.c.
art. 669 decies c.p.c.
| |
| | |