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219352
IDG951504942
95.15.04942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorenzotti Fabrizio
Trasferimento dell' azione civile nel processo penale e disciplina della competenza in ordine alla concessione del sequestro conservativ
Nota a ord. Trib. Roma 20 ottobre 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 533-535
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44020
L' individuazione del giudice competente a concedere il sequestro conservativo, in seguito al trasferimento dell' azione civile nel processo penale, determina contrastanti soluzioni in dottrina e in giurisprudenza. Da un lato, si riconosce la competenza concorrente del giudice penale e del giudice civile; dal lato opposto, si afferma l' attribuzione al giudice penale di una competenza esclusiva. L' ordinanza annotata sostiene la tesi che il giudice penale, di fronte al quale e' stata trasferita l' azione civile, e' il giudice del merito, al quale applicare il principio generale che attribuisce al giudice competente per il merito anche la competenza a provvedere sulle misure cautelari. Nella nota all' ordinanza si sostiene invece che, dal complesso delle norme che disciplinano il nuovo processo cautelare, si desume, per la competenza del giudice penale, non un' applicazione del suddetto principio generale, ma una sua consapevole deroga, basata sulla scissione fra competenza cautelare e competenza di merito; con la conseguenza che al giudice penale e' attribuita una competenza cautelare limitata al solo sequestro conservativo e in concorrenza con quella del giudice civile.
art. 2392 c.c. art. 316 comma 2 c.p.c. art. 669 quater c.p.c. art. 669 decies c.p.c.



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