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219353
IDG951504943
95.15.04943 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Russo Carmelo
Sull' indennita' di maternita' a favore delle libere professioniste
Nota a Pret. Livorno 20 agosto 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 538-539
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D700; D96
Con la sentenza annotata il Pretore di Livorno ha affermato che, ai sensi della l. 379/1990, per le libere professioniste, al contrario delle lavoratrici dipendenti, non sussiste l' obbligo di astensione dal lavoro durante i 2 mesi precedenti il parto e i 3 mesi successivi. Analoghe considerazioni valgono anche per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette: l. 546/1987). In realta', esistono sensibili differenze tra le forme di tutela della maternita' predisposte per le lavoratrici dipendenti, da una parte, e per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, dall' altra. Con particolare riferimento alla mancata estensione alle lavoratrici autonome del diritto all' astensione anticipata dal lavoro prevista dall' art. 5 l. 1204/1971, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181/1993, pur affermando che esistono ragionevoli margini per una certa differenziazione del trattamento tra le varie categorie di lavoratrici, ha tuttavia rivolto un monito al legislatore affinche' predisponga misure atte quanto meno a disincentivare l' interesse delle lavoratrici autonome a tenere lo stesso ritmo di lavoro pur in presenza di complicanze della gravidanza.
art. 5 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 l. 29 dicembre 1987, n. 546 l. 11 dicembre 1990, n. 379 C. Cost. 21 aprile 1993, n. 181



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