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219359
IDG951504949
95.15.04949 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Amicis Gaetano
Brevi riflessioni sulla tutela penale dei nuovi strumenti di pagamento alternativi al denaro contante
Nota a Trib. Pescara 10 ottobre 1994
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 566-571
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D314
L' A. si propone di delineare le caratteristiche principali della nuova figura di reato introdotta dall' art. 12 l. 197/1991, individuandone la ratio nella esigenza, particolarmente avvertita dal legislatore, di apprestare adeguata tutela penale al fenomeno, in costante espansione, dei mezzi di pagamento "alternativi" al denaro contante, in relazione al piu' generale ed ambizioso obiettivo della repressione penale del riciclaggio del denaro frutto di attivita' illecite. Vengono analizzati, in tal senso, i diversi modelli di condotta punibile delineati dal legislatore, ponendone in risalto gli elementi caratterizzanti ed i tratti differenziali rispetto alle fattispecie incriminatrici "classiche", previste dal codice penale, e che ad essi maggiormente si avvicinano per la struttura e l' oggetto della tutela (ad es., la ricettazione, la truffa, le varie ipotesi di falso). Viene, quindi, individuata, sinteticamente, la sfera applicativa della disposizione normativa, specificando i vari tipi di "documento" che possono farsi rientrare nell' ambito della relativa tutela penale. La nota analizza criticamente le recentissime elaborazioni giurisprudenziali, dando conto, altresi', dei primi contrasti dottrinali profilatisi al riguardo, ed, in particolare, in ordine alla specifica ipotesi dell' utilizzazione della carta da parte del titolare dopo la revoca da parte dell' emittente, nonche' in relazione al significato da attribuire propriamente alla nozione di "indebita" utilizzazione.
art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143 l. 5 luglio 1991, n. 197 art. 50 c.p.



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