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219362
IDG951504952
95.15.04952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cardillo Annibale
Proroghe legali e termini della pubblica utilita' nei Piani di zona: due questioni alla ribalta
Nota a Trib. Ariano Irpino 16 novembre 1994
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 3, pag. 584-587
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823; D1310
La sentenza in epigrafe risolve in modo positivo due problemi: la questione dell' operativita' automatica delle proroghe legali inerenti all' occupazione di urgenza e la necessita' di fissazione dei termini ex art. 13 l. 2359/1865 anche nei P.E.E.P. Si allinea cosi' alla giurisprudenza di merito ormai prevalente che esclude la necessita' di un provvedimento di proroga esplicito da parte della p.a. La proroga si riferisce alla scadenza del termine fissato in concreto nel decreto e non a quello massimo previsto dalla legge. E' evidente altresi' come la proroga sia utilizzata dal legislatore per consentire alla p.a. di sanare situazioni pendenti per evitare ulteriore spreco di risorse. Il problema dei termini ex art. 13 legge cit. viene risolto con implicita ammissione del rilievo difensivo. Si accoglie in sostanza il recente monito della Consulta che impone la fissazione dei tempi della procedura espropriativa anche nei piani che hanno un ambito di operativita' definito dalla legge. Se un piano di zona ha validita' per diciotto anni cio' non implica che il proprietario delle aree possa essere esposto al rischio dell' espropriazione per un periodo cosi' lungo. E' necessario definire termini e modalita' della procedura ablativa quando viene azionata in concreto.
art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865 l. 27 ottobre 1988, n. 458



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