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| IDG951504952 | |
| 95.15.04952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cardillo Annibale
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| Proroghe legali e termini della pubblica utilita' nei Piani di zona:
due questioni alla ribalta
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| Nota a Trib. Ariano Irpino 16 novembre 1994
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| Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 3, pag. 584-587
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1823; D1310
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| La sentenza in epigrafe risolve in modo positivo due problemi: la
questione dell' operativita' automatica delle proroghe legali
inerenti all' occupazione di urgenza e la necessita' di fissazione
dei termini ex art. 13 l. 2359/1865 anche nei P.E.E.P. Si allinea
cosi' alla giurisprudenza di merito ormai prevalente che esclude la
necessita' di un provvedimento di proroga esplicito da parte della
p.a. La proroga si riferisce alla scadenza del termine fissato in
concreto nel decreto e non a quello massimo previsto dalla legge. E'
evidente altresi' come la proroga sia utilizzata dal legislatore per
consentire alla p.a. di sanare situazioni pendenti per evitare
ulteriore spreco di risorse. Il problema dei termini ex art. 13 legge
cit. viene risolto con implicita ammissione del rilievo difensivo. Si
accoglie in sostanza il recente monito della Consulta che impone la
fissazione dei tempi della procedura espropriativa anche nei piani
che hanno un ambito di operativita' definito dalla legge. Se un piano
di zona ha validita' per diciotto anni cio' non implica che il
proprietario delle aree possa essere esposto al rischio dell'
espropriazione per un periodo cosi' lungo. E' necessario definire
termini e modalita' della procedura ablativa quando viene azionata in
concreto.
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| art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359
art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865
l. 27 ottobre 1988, n. 458
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