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219366
IDG951504956
95.15.04956 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
La sorte e la funzione del conferimento in natura fra la costituzione e la registrazione della societa'
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 4, pag. 643-646
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312200; D312201
Premesso che il principio della effettivita' del capitale nelle societa' di capitali non da' adito a discussioni, l' A. osserva che e' comunque da approfondire il significato da attribuire al principio di cui all' art. 2342 comma 2 c.c., secondo cui le azioni corrispondenti al conferimento di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate "al momento della sottoscrizione". Affronta, in particolare, la questione relativa alle conseguenze derivanti dal fatto che l' iscrizione subisca ritardi rispetto all'atto costitutivo della societa'. A suo giudizio, e' necessario rivedere, in qualche modo, il principio dell' assoluta coincidenza temporale fra effettivita' del conferimento, copertura del capitale e registrazione della societa'.
art. 2329 comma 2 c.c. art. 2331 c.c. art. 2342 comma 2 c.c. art. 2343 c.c.



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