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219394
IDG951504984
95.15.04984 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Brevi spunti sulla condizione di inferiorita' fisica o psichica prevista dall' art. 519, comma 2, n. 3 c.p.
Nota a Cass. sez. III pen. 20 ottobre 1994, n. 10804
Nuovo dir., an. 71 (1995), fasc. 4, pt. 2, pag. 275-281
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5170
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe, la condizione di inferiorita' fisica o psichica di cui all' art. 519 comma 2 n. 3 c.p. prescinde da fenomeni patologici e si ricollega ad una situazione di menomazione, spesso dovuta a traumi o fattori ambientali, di tale consistenza ed incisivita' da comportare l' assenza del consenso; tale stato di inferiorita' non deve essere riguardato in astratto, ma va accertato in concreto, tenendo conto della situazione di fatto esistente al momento dell' accaduto. L' A. critica severamente questa pronuncia, sottolineando come il dare rilievo ai fattori ambientali in caso di violenza carnale a danni di persona in inferiorita' psichica possa portare ad un trattamento eccessivamente favorevole nei confronti del reo.
art. 519 comma 2 n. 3 c.p.



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