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219453
IDG950605043
95.06.05043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conte Mario
Dovere d' informazione e danno biologico: uno strano connubio
Nota a Trib. Roma 13 dicembre 1994
Dir. fam., an. 24 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 662-673
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D969105; D966; D0411; D3070; D30706
Una donna in stato di gravidanza si era sottoposta a ben quattro indagini ecografiche, compiute tra la quattordicesima e la trentottesima settimana di gravidanza, dalle quali era emerso un normale svolgimento della stessa. Alla nascita la neonata evidenziava assai gravi malformazioni osseo-articolari. Lamentando un errore professionale del centro di diagnostica, i genitori chiedevano sia un risarcimento in proprio che in qualita' di esercenti la patria potesta' sulla neonata, per non aver potuto decidere d' interrompere la gravidanza, per le spese affrontate e per le cure prestate e da prestare, nonche' per i danni morali subiti. Il Tribunale ha accolto la sola domanda relativa al danno biologico patito dai coniugi per essere venuto meno il dovere di informazione da parte del centro diagnostico. Per il resto, tenuto conto che le ecografia erano state fatte quando la donna era al quinto mese di gravidanza e il ricorso all' aborto non era piu' possibile, consentendolo la legge nel solo caso di grave pericolo per la gestante, il Tribunale non ha accolto la domanda di risarcimento.
art. 32 Cost. art. 4 l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 6 l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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