| 219453 | |
| IDG950605043 | |
| 95.06.05043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Conte Mario
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| Dovere d' informazione e danno biologico: uno strano connubio
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| Nota a Trib. Roma 13 dicembre 1994
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| Dir. fam., an. 24 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 662-673
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D969105; D966; D0411; D3070; D30706
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| Una donna in stato di gravidanza si era sottoposta a ben quattro
indagini ecografiche, compiute tra la quattordicesima e la
trentottesima settimana di gravidanza, dalle quali era emerso un
normale svolgimento della stessa. Alla nascita la neonata evidenziava
assai gravi malformazioni osseo-articolari. Lamentando un errore
professionale del centro di diagnostica, i genitori chiedevano sia un
risarcimento in proprio che in qualita' di esercenti la patria
potesta' sulla neonata, per non aver potuto decidere d' interrompere
la gravidanza, per le spese affrontate e per le cure prestate e da
prestare, nonche' per i danni morali subiti. Il Tribunale ha accolto
la sola domanda relativa al danno biologico patito dai coniugi per
essere venuto meno il dovere di informazione da parte del centro
diagnostico. Per il resto, tenuto conto che le ecografia erano state
fatte quando la donna era al quinto mese di gravidanza e il ricorso
all' aborto non era piu' possibile, consentendolo la legge nel solo
caso di grave pericolo per la gestante, il Tribunale non ha accolto
la domanda di risarcimento.
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| art. 32 Cost.
art. 4 l. 22 maggio 1978, n. 194
art. 6 l. 22 maggio 1978, n. 194
art. 2043 c.c.
art. 2059 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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