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219472
IDG950605062
95.06.05062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Facchini Claudia
Assunzioni obbligatorie e oneri di diligenza
Nota a Cass. 26 novembre 1994, n. 10072
Dir. lav., an. 69 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 13-16
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730; D3053
La sentenza stabilisce che l' inadempimento dell' obbligo di stipulare il contratto di lavoro per l' illegittimo rifiuto del datore di lavoro all' assunzione del lavoratore avviato ex l. 482/1968 determina per il datore una responsabilita' contrattuale per il risarcimento dell' intero "pregiudizio patrimoniale subito dal titolare del diritto all' assunzione durante tutto il periodo in cui si sia protratta l' inadempienza del datore", determinando il risarcimento attraverso "l' ammontare delle retribuzioni non percepite, dalla data di avviamento o di presentazione in azienda". Tuttavia, ai fini della quantificazione del danno assume rilevanza il fatto colposo del lavoratore ex art. 1227 comma 2 c.c. Si configurerebbe tale fattispecie nella mancata reiscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e, nella fattispecie, per avere atteso circa 7 anni, dopo l' emanazione del provvedimento di avviamento al lavoro, per l' esercizio dell' azione giudiziaria. L' A. esamina le problematiche di cui alla sentenza, richiamando dottrina e giurisprudenza.
l. 2 aprile 1968, n. 482 art. 1227 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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