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219478
IDG950605068
95.06.05068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arpano Alberto
Sindacato "leghista" e legittimazione ad agire ex art. 28 St. lav.
Nota a C. Cost. 8 marzo 1995, n. 89
Dir. lav., an. 69 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 55-59
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D762; D451; D4053
La sentenza annotata conferma l' orientamento gia' espresso dalla Corte Costituzionale in due precedenti sentenze. Secondo la Corte, per l' individuazione della maggiore rappresentativita' dei sindacati abilitati a promuovere l' azione ex art. 28 l. 300/1970, la diffusione a livello nazionale e' un criterio guida ritenuto sufficiente dalla prevalente giurisprudenza di merito per definire l' associazione sindacale come "nazionale". Il concetto di nazionalita' utilizzato in ispecie dal legislatore e' da intendersi strettamente connesso ad una modalita' organizzativa, quale la presenza su gran parte del territorio nazionale dell' associazione sindacale, e non al significato politico del termine "nazione". La sentenza privilegia, cosi', il principio della rilevanza del criterio della rappresentativita', intesa nel caso di specie come presenza sul territorio, al fine della legittimazione ad agire ex art. 28 l. 300/1970, giudicando irrilevante, a tal fine, l' indagine circa la concezione di nazione espressa nello statuto dell' organizzazione. Sulla base di tale principio la legittimazione spetta anche alle associazioni sindacali, come la CONFEDERSAL, che, pur presentando una previsione statutaria non conforme al modello di nazione disegnato dalla Costituzione, risultino diffuse a livello nazionale.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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