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| IDG950605068 | |
| 95.06.05068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Arpano Alberto
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| Sindacato "leghista" e legittimazione ad agire ex art. 28 St. lav.
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| Nota a C. Cost. 8 marzo 1995, n. 89
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| Dir. lav., an. 69 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 55-59
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D762; D451; D4053
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| La sentenza annotata conferma l' orientamento gia' espresso dalla
Corte Costituzionale in due precedenti sentenze. Secondo la Corte,
per l' individuazione della maggiore rappresentativita' dei sindacati
abilitati a promuovere l' azione ex art. 28 l. 300/1970, la
diffusione a livello nazionale e' un criterio guida ritenuto
sufficiente dalla prevalente giurisprudenza di merito per definire l'
associazione sindacale come "nazionale". Il concetto di nazionalita'
utilizzato in ispecie dal legislatore e' da intendersi strettamente
connesso ad una modalita' organizzativa, quale la presenza su gran
parte del territorio nazionale dell' associazione sindacale, e non al
significato politico del termine "nazione". La sentenza privilegia,
cosi', il principio della rilevanza del criterio della
rappresentativita', intesa nel caso di specie come presenza sul
territorio, al fine della legittimazione ad agire ex art. 28 l.
300/1970, giudicando irrilevante, a tal fine, l' indagine circa la
concezione di nazione espressa nello statuto dell' organizzazione.
Sulla base di tale principio la legittimazione spetta anche alle
associazioni sindacali, come la CONFEDERSAL, che, pur presentando una
previsione statutaria non conforme al modello di nazione disegnato
dalla Costituzione, risultino diffuse a livello nazionale.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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