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| IDG950605070 | |
| 95.06.05070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cali' Antonio
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| Cumulabilita' fra trattamento di integrazione salariale straordinaria
ed indennita' sostitutiva del preavviso
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 29 settembre 1994, n. 7914
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| Dir. lav., an. 69 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 67-82
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7044; D7470
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| La pronuncia in commento riguarda l' intervento straordinario di
integrazione salariale riferito a fattispecie nella vigenza dell'
art. 2 l. 301/1979 (ora abrogato dall' art. 2 l. 223/1991). La
sentenza afferma che, "ove l' ammissione al trattamento stesso si
avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto
al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della
dichiarazione di fallimento dell' azienda datrice di lavoro, deve
escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'
indennita' sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l' iscrizione
del relativo credito alla massa fallimentare, possano altresi', in
relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il
trattamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria". L' A.
esamina la pronuncia rilevando che il principio di incumulabilita'
sancito dalla decisione, proprio perche' riferito ad una fattispecie
molto peculiare, non sembra suscettibile di essere applicato in via
estensiva ad altri casi di contemporanea percezione di prestazioni
previdenziali ed indennita' sostitutiva del preavviso, per i quali
esistono non solo orientamenti giurisprudenziali, ma anche espresse
disposizioni legislative, che risolvono la questione ora consentendo
la cumulabilita', ora negandola.
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| art. 2 l. 27 luglio 1979, n. 301
art. 2 l. 23 luglio 1991, n. 223
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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