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219480
IDG950605070
95.06.05070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cali' Antonio
Cumulabilita' fra trattamento di integrazione salariale straordinaria ed indennita' sostitutiva del preavviso
Nota a Cass. sez. un. civ. 29 settembre 1994, n. 7914
Dir. lav., an. 69 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 67-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D7470
La pronuncia in commento riguarda l' intervento straordinario di integrazione salariale riferito a fattispecie nella vigenza dell' art. 2 l. 301/1979 (ora abrogato dall' art. 2 l. 223/1991). La sentenza afferma che, "ove l' ammissione al trattamento stesso si avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell' azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l' indennita' sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l' iscrizione del relativo credito alla massa fallimentare, possano altresi', in relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il trattamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria". L' A. esamina la pronuncia rilevando che il principio di incumulabilita' sancito dalla decisione, proprio perche' riferito ad una fattispecie molto peculiare, non sembra suscettibile di essere applicato in via estensiva ad altri casi di contemporanea percezione di prestazioni previdenziali ed indennita' sostitutiva del preavviso, per i quali esistono non solo orientamenti giurisprudenziali, ma anche espresse disposizioni legislative, che risolvono la questione ora consentendo la cumulabilita', ora negandola.
art. 2 l. 27 luglio 1979, n. 301 art. 2 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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