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219484
IDG950605074
95.06.05074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Nomina di societa' ad amministratore di condominio
Nota a Cass. sez. II civ. 24 dicembre 1994, n. 11155 Cass. sez. II civ. 9 giugno 1994, n. 5608
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 678-679
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
La sentenza n. 5608 afferma che "l' amministratore del condominio negli edifici non puo' essere una persona giuridica". La sentenza n. 11155 afferma che "una societa' di persone puo' essere nominata amministratore di condominio". L' A. esamina le questioni e ritiene che non esistono ragioni assolute di ordine logico che siano di ostacolo a che una societa' di capitali assuma le funzioni di amministratore di un condominio, ne' tale possibilita' e', in concreto, desumibile dagli artt. 1129-1131 c.c. Al contrario, se le societa' di persone non hanno personalita' giuridica autonoma, come viene generalmente ammesso, non possono essere titolari di posizioni giuridiche che tale personalita' presuppongano.
art. 1129 c.c. art. 1130 c.c. art. 1131 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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