Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


219492
IDG950605082
95.06.05082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Sulla definitiva sistemazione a parcheggio del cortile
Nota a Trib. Foggia 25 marzo 1994
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 837-840
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
Con questa sentenza, il Tribunale ha affermato che il parcheggio-aiuto, in quanto consentito a tutti i partecipanti al condominio, senza alterazione della consistenza del bene in comunione o modificazione della sua funzione originaria, non costituisce innovazione ai sensi dell' art. 1120 c.c., ma soltanto un piu' intenso e proficuo uso della cosa comune, consentito dall' art. 1102 c.c. In applicazione di questo principio i giudici hanno ritenuto legittima la deliberazione assembleare, presa a maggioranza semplice, di destinare a parcheggio, per le vetture dei condomini, parte del cortile condominiale e delimitare, nell' ambito di tale area, gli spazi riservati al posteggio dei singoli veicoli. Non e' stata, invece, ritenuta legittima la parte della deliberazione che prevedeva di assegnare il singolo posto macchina personalmente ad ogni condomino in via esclusiva, definitiva e permanente. L' A. condivide la decisione, in quanto la delibera, per tale parte, e' da ritenere illegittima in violazione del diritto di comproprieta' degli altri condomini non consenzienti, e indica una soluzione per evitare tale effetto lesivo, basata sull' uso transitorio o turnario del posto macchina. L' A. prende occasione dalla sentenza per segnalare alcune fattispecie concrete riferite alla problematica in materia di destinazione di beni in condominio a parcheggio e sosta autovetture.
art. 1102 c.c. art. 1120 c.c. art. 1136 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati