| Con questa sentenza, il Tribunale ha affermato che il
parcheggio-aiuto, in quanto consentito a tutti i partecipanti al
condominio, senza alterazione della consistenza del bene in comunione
o modificazione della sua funzione originaria, non costituisce
innovazione ai sensi dell' art. 1120 c.c., ma soltanto un piu'
intenso e proficuo uso della cosa comune, consentito dall' art. 1102
c.c. In applicazione di questo principio i giudici hanno ritenuto
legittima la deliberazione assembleare, presa a maggioranza semplice,
di destinare a parcheggio, per le vetture dei condomini, parte del
cortile condominiale e delimitare, nell' ambito di tale area, gli
spazi riservati al posteggio dei singoli veicoli. Non e' stata,
invece, ritenuta legittima la parte della deliberazione che prevedeva
di assegnare il singolo posto macchina personalmente ad ogni
condomino in via esclusiva, definitiva e permanente. L' A. condivide
la decisione, in quanto la delibera, per tale parte, e' da ritenere
illegittima in violazione del diritto di comproprieta' degli altri
condomini non consenzienti, e indica una soluzione per evitare tale
effetto lesivo, basata sull' uso transitorio o turnario del posto
macchina. L' A. prende occasione dalla sentenza per segnalare alcune
fattispecie concrete riferite alla problematica in materia di
destinazione di beni in condominio a parcheggio e sosta autovetture.
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