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219493
IDG950605083
95.06.05083 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
La ripetizione dell' indebito locatizio in caso di vendita dell' immobile locato
Nota a Pret. Verona 26 novembre 1994
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 841-844
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D305012
Viene esaminata la questione dell' individuazione della legittimazione passiva nell' azione di ripetizione dei canoni extralegali corrisposti dal conduttore nel periodo antecedente la vendita dell' immobile locato. Con correttezza, sostiene l' A., la sentenza applica la disposizione dell' art. 1602 c.c., che prevede espressamente il subentro dell' acquirente nel rapporto locatizio "dal giorno del suo acquisto". E' esclusa, pertanto, la legittimazione passiva del terzo acquirente.
art. 79 comma 2 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 1602 c.c. art. 2033 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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