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| IDG950605090 | |
| 95.06.05090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Didone Antonio
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| Il diritto del fallito al mantenimento e il principio della
solidarieta' sociale
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| Osservazione a Cass. sez. I civ. 15 dicembre 1994, n. 10736
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| Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 923-924
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31330
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| L' A. esamina con favore questa sentenza che, distaccandosi dalla
dottrina tradizionale, da' un' interpretazione degli artt. 46 n. 2 e
47 l. fall. come espressione dell' unico concetto di solidarieta'
sociale. La sentenza afferma, infatti, che "il concetto di
mantenimento del fallito e della sua famiglia a cui fa riferimento l'
art. 46 n. 2 l. fall. deve essere ragguagliato quantitativamente non
alle esigenze meramente alimentari, a cui si riferisce invece l' art.
47 l. fall., bensi' a quelle correlate ai presupposti costituenti
incentivo all' impegno del fallito in attivita' produttiva e
reddituale, che lo sottragga alle esigenze del sussidio alimentare a
carico della massa. La disponibilita' di reddito del fallito va
quindi determinata in una misura intermedia tra il minimo alimentare
ed il minimo socialmente adeguato in base al principio costituzionale
della retribuzione sufficiente". La sentenza in rassegna si segnala,
afferma l' A., per affermazioni che, nell' attuale panorama
socio-economico di neoliberismo imperante, potrebbe addirittura
apparire rivoluzionaria se non fossero, cosi' come in effetti sono,
applicazioni di precise norme costituzionali.
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| art. 2 Cost.
art. 36 Cost.
art. 46 n. 2 l. fall.
art. 47 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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