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219500
IDG950605090
95.06.05090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Didone Antonio
Il diritto del fallito al mantenimento e il principio della solidarieta' sociale
Osservazione a Cass. sez. I civ. 15 dicembre 1994, n. 10736
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 923-924
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31330
L' A. esamina con favore questa sentenza che, distaccandosi dalla dottrina tradizionale, da' un' interpretazione degli artt. 46 n. 2 e 47 l. fall. come espressione dell' unico concetto di solidarieta' sociale. La sentenza afferma, infatti, che "il concetto di mantenimento del fallito e della sua famiglia a cui fa riferimento l' art. 46 n. 2 l. fall. deve essere ragguagliato quantitativamente non alle esigenze meramente alimentari, a cui si riferisce invece l' art. 47 l. fall., bensi' a quelle correlate ai presupposti costituenti incentivo all' impegno del fallito in attivita' produttiva e reddituale, che lo sottragga alle esigenze del sussidio alimentare a carico della massa. La disponibilita' di reddito del fallito va quindi determinata in una misura intermedia tra il minimo alimentare ed il minimo socialmente adeguato in base al principio costituzionale della retribuzione sufficiente". La sentenza in rassegna si segnala, afferma l' A., per affermazioni che, nell' attuale panorama socio-economico di neoliberismo imperante, potrebbe addirittura apparire rivoluzionaria se non fossero, cosi' come in effetti sono, applicazioni di precise norme costituzionali.
art. 2 Cost. art. 36 Cost. art. 46 n. 2 l. fall. art. 47 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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