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219502
IDG950605092
95.06.05092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrari Laura
Ancora un contributo della Corte di cassazione al problema del rapporto tra pensione di reversibilita' e assegno di divorzio
Nota a Cass. sez. I civ. 12 novembre 1994, n. 9528
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 946-949
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D70332
La Cassazione afferma che la titolarita' dell' assegno di divorzio come condizione necessaria per la corresponsione della pensione di reversibilita' "deve essere intesa come titolarita' in astratto e non necessariamente in concreto dell' assegno divorzile, cosicche' ha diritto alla pensione di reversibilita' anche l' ex coniuge, al quale il tribunale abbia riconosciuto in astratto il diritto all' assegno, ma ne abbia negato in concreto il pagamento per le condizioni gravemente precarie dell' ex coniuge obbligato". L' A. esamina se debba essere considerata una eccezione giustificata dalla natura "sui generis" e particolare del caso o possa valere come soluzione generale del problema nel senso di dover considerare la titolarita' dell' assegno di divorzio come condizione anche soltanto astrattamente verificabile.
art. 9 comma 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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