| 219503 | |
| IDG950605093 | |
| 95.06.05093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Lo Cascio Giovanni
| |
| Cassa integrazione alle imprese in procedura concorsuale e prelazione
dell' affittuario
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. I civ. 3 novembre 1994, n. 9052
| |
| Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 967-971
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D7044; D313; D31160
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Esaminati la collocazione e il fondamento dell' affitto di azienda e
della prelazione riconosciuta all' affittuario che abbia assunto la
gestione anche parziale dell' impresa sottoposta a procedure
concorsuali, e le problematiche connesse, l' A. analizza la decisione
in epigrafe che riguarda l' eventuale collegamento tra il diritto di
prelazione riconosciuto all' affittuario e l' erogazione del
trattamento di cassa integrazione guadagni. La sentenza afferma che
la prelazione non puo' essere riconosciuta nel caso in cui, per
mancanza dei presupposti di legge, all' impresa fallita non puo'
essere applicato il trattamento di intervento straordinario di cui
alla l. 223/1991. Esaminato l' istituto della cassa integrazione
riconosciuta ai lavoratori delle imprese assoggettate a procedure
concorsuali, l' A. ritiene conclusivamente che la prelazione
riconosciuta dalla legge all' affittuario, ai sensi dell' art. 3 l.
223/1991, dipenda esclusivamente dal fatto che questi abbia
contribuito a favorire la cessione dell' azienda e con essa la sua
conservazione.
| |
| art. 3 comma 4 l. 23 luglio 1991, n. 223
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |