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219503
IDG950605093
95.06.05093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Cassa integrazione alle imprese in procedura concorsuale e prelazione dell' affittuario
Nota a Cass. sez. I civ. 3 novembre 1994, n. 9052
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 967-971
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D313; D31160
Esaminati la collocazione e il fondamento dell' affitto di azienda e della prelazione riconosciuta all' affittuario che abbia assunto la gestione anche parziale dell' impresa sottoposta a procedure concorsuali, e le problematiche connesse, l' A. analizza la decisione in epigrafe che riguarda l' eventuale collegamento tra il diritto di prelazione riconosciuto all' affittuario e l' erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni. La sentenza afferma che la prelazione non puo' essere riconosciuta nel caso in cui, per mancanza dei presupposti di legge, all' impresa fallita non puo' essere applicato il trattamento di intervento straordinario di cui alla l. 223/1991. Esaminato l' istituto della cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori delle imprese assoggettate a procedure concorsuali, l' A. ritiene conclusivamente che la prelazione riconosciuta dalla legge all' affittuario, ai sensi dell' art. 3 l. 223/1991, dipenda esclusivamente dal fatto che questi abbia contribuito a favorire la cessione dell' azienda e con essa la sua conservazione.
art. 3 comma 4 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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