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| IDG950605097 | |
| 95.06.05097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Tilla Maurizio
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| Sull' etica della professione forense in relazione all' uso di
espressioni irriguardose ed ingiustificate
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 15 giugno 1994, n. 5788
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| Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1049-1052
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D96900; D961
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| Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha esaminato il caso in
cui un avvocato aveva usato espressioni irriguardose, minacciose ed
ingiustificate nei confronti della Cassa nazionale di previdenza
degli avvocati a motivo di un ritardo nell' erogazione della
pensione. L' Ordine degli avvocati di Roma aveva irrogato al
professionista la sanzione dell' avvertimento, confermato dal
Consiglio nazionale forense. Nel confermare sul piano della
legittimita' la sanzione inflitta al professionista, la Corte di
Cassazione ha correttamente individuato, secondo l' A., nella
deontologia forense un limite giuridico ed etico ai comportamenti
degli avvocati in quanto iscritti in un albo che impone regole
particolari, anche ad un livello di comportamento piu' elevato
rispetto a quello del comune sentire. L' A. prende occasione da
questa decisione per segnalare fattispecie sanzionate e per
evidenziare il rigore della giurisprudenza forense in materia.
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| art. 21 Cost.
art. 12 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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