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219511
IDG950605101
95.06.05101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caputo Eduardo
Frazionamento della decisione nei giudizi di separazione
Nota a Trib. Como 13 giugno 1994
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1106-1107
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D416; D4410
Secondo l' A., la sentenza in epigrafe costituisce un' interessante applicazione del disposto di cui all' art. 277 comma 2 c.p.c. nei giudizi di separazione dei coniugi. In applicazione a tale disposizione, infatti, la sentenza afferma che "il giudice chiamato a decidere su di una domanda di separazione personale con addebito puo' pronunciare sentenza (definitiva) in ordine all' esistenza delle condizioni per l' accoglimento della domanda di separazione, rimettendo la causa in istruttoria per la risoluzione delle questioni relative alla richiesta di addebito".
art. 277 comma 2 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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