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| IDG950605230 | |
| 95.06.05230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Baratta Roberto
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| Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma, 19 giugno 1980). Titolo II. Norme uniformi. Commento all' art.
4 (Legge applicabile in mancanza di scelta)
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| Nuove leggi civ., an. 18 (1995), fasc. 5, pag. 954-966
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D881; D8825; D30500
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| (Sommario: - Cenni sull' ambito di applicazione dell' art. 4. - La
regola presuntiva valevole per la generalita' dei contratti. Esame
delle seguenti espressioni tecnico-giuridiche: a) residenza abituale
di una persona fisica; b) amministrazione centrale di un ente
collettivo; c) sede principale del soggetto che abbia concluso il
contratto nell' esercizio di una attivita' economica o professionale;
d) prestazione caratteristica del contratto. - Le due regole
presuntive "speciali": i contratti inerenti a beni immobili e i
contratti relativi al trasporto di merci. - La determinazione della
legge applicabile al contratto ai sensi dell' art. 4. Sintesi delle
principali ricostruzioni della norma da parte della dottrina. Le
conseguenze derivanti dall' eventuale accoglimento della tesi secondo
cui la legge regolatrice va determinata dal "complesso delle
circostanze" relative alla vicenda contrattuale, senza che le
indicazioni presuntive svolgano un ruolo vincolante per il giudice. -
L' applicazione dell' art. 4 nella giurisprudenza straniera: sintesi)
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| art. 4 Conv. Roma 1980 (legge applcabile alle obbligazioni
contrattuali)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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