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219640
IDG950605230
95.06.05230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baratta Roberto
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980). Titolo II. Norme uniformi. Commento all' art. 4 (Legge applicabile in mancanza di scelta)
Nuove leggi civ., an. 18 (1995), fasc. 5, pag. 954-966
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D881; D8825; D30500
(Sommario: - Cenni sull' ambito di applicazione dell' art. 4. - La regola presuntiva valevole per la generalita' dei contratti. Esame delle seguenti espressioni tecnico-giuridiche: a) residenza abituale di una persona fisica; b) amministrazione centrale di un ente collettivo; c) sede principale del soggetto che abbia concluso il contratto nell' esercizio di una attivita' economica o professionale; d) prestazione caratteristica del contratto. - Le due regole presuntive "speciali": i contratti inerenti a beni immobili e i contratti relativi al trasporto di merci. - La determinazione della legge applicabile al contratto ai sensi dell' art. 4. Sintesi delle principali ricostruzioni della norma da parte della dottrina. Le conseguenze derivanti dall' eventuale accoglimento della tesi secondo cui la legge regolatrice va determinata dal "complesso delle circostanze" relative alla vicenda contrattuale, senza che le indicazioni presuntive svolgano un ruolo vincolante per il giudice. - L' applicazione dell' art. 4 nella giurisprudenza straniera: sintesi)
art. 4 Conv. Roma 1980 (legge applcabile alle obbligazioni contrattuali)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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