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219642
IDG950605232
95.06.05232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ruscello Francesco
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980). Titolo II. Norme uniformi. Commento all' art. 5 commi 2 e 3 (Contratto concluso dai consumatori)
Nuove leggi civ., an. 18 (1995), fasc. 5, pag. 974-991
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D881; D8825; D30500
(Sommario: - Fondamento dei commi 2 e 3 e loro problematicita': perplessita' emergenti dall' applicabilita' necessaria (delle disposizioni imperative) della legge del Paesi di residenza abituale del consumatore; tutela del consumatore e divieto di discriminazione in base alla nazionalita'. - Il campo di operativita' della deroga agli artt. 3 e 4 della Convenzione: necessita' di considerare l' opportunita' di regolare uniformemente in tutto il "territorio comunitario" e per tutti i "cittadini comunitari" il rapporto operatore economico-consumatore. - La tutela del consumatore e il presunto riferimento del comma 2 all' assoluta indisponibilita' delle disposizioni imperative. I supposti limiti di protezione con riferimento al consumatore italiano. - Dimensione comunitaria della tutela del consumatore e interpretazione logico-letterale dell' art. 5 comma 2. La protezione del consumatore quale oggetto della indisponibilita' delle parti. - Necessita' di estendere la tutela del consumatore, ai fini dell' art. 5, alle disposizioni comunitarie sia come espressione di principi fondamentali dell' "ordinamento comunitario", sia come disposizioni inderogabili recepite dal diritto interno dei singoli Stati membri. Riconoscimento, in quest' ottica, di una tutela del consumatore anche con riferimento al comma 3 dell' art. 5. - Coordinamento e integrazione delle disposizioni comunitarie nel rispetto della gerarchia dei valori posti a fondamento dei singoli Stati membri. Mancanza di una tutela specifica a livello di legislazione ordinaria e riconoscimento costituzionale della situazione del consumatore. Le norme costituzionali quali prime e indefettibili "disposizioni imperative" da prendere in considerazione per l' individuazione della tutela accordata al consumatore italiano)
art. 5 comma 2 Conv. Roma 1980 (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) art. 5 comma 3 Conv. Roma 1980 (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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