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| IDG950605232 | |
| 95.06.05232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ruscello Francesco
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| Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma, 19 giugno 1980). Titolo II. Norme uniformi. Commento all' art.
5 commi 2 e 3 (Contratto concluso dai consumatori)
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| Nuove leggi civ., an. 18 (1995), fasc. 5, pag. 974-991
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D881; D8825; D30500
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| (Sommario: - Fondamento dei commi 2 e 3 e loro problematicita':
perplessita' emergenti dall' applicabilita' necessaria (delle
disposizioni imperative) della legge del Paesi di residenza abituale
del consumatore; tutela del consumatore e divieto di discriminazione
in base alla nazionalita'. - Il campo di operativita' della deroga
agli artt. 3 e 4 della Convenzione: necessita' di considerare l'
opportunita' di regolare uniformemente in tutto il "territorio
comunitario" e per tutti i "cittadini comunitari" il rapporto
operatore economico-consumatore. - La tutela del consumatore e il
presunto riferimento del comma 2 all' assoluta indisponibilita' delle
disposizioni imperative. I supposti limiti di protezione con
riferimento al consumatore italiano. - Dimensione comunitaria della
tutela del consumatore e interpretazione logico-letterale dell' art.
5 comma 2. La protezione del consumatore quale oggetto della
indisponibilita' delle parti. - Necessita' di estendere la tutela del
consumatore, ai fini dell' art. 5, alle disposizioni comunitarie sia
come espressione di principi fondamentali dell' "ordinamento
comunitario", sia come disposizioni inderogabili recepite dal diritto
interno dei singoli Stati membri. Riconoscimento, in quest' ottica,
di una tutela del consumatore anche con riferimento al comma 3 dell'
art. 5. - Coordinamento e integrazione delle disposizioni comunitarie
nel rispetto della gerarchia dei valori posti a fondamento dei
singoli Stati membri. Mancanza di una tutela specifica a livello di
legislazione ordinaria e riconoscimento costituzionale della
situazione del consumatore. Le norme costituzionali quali prime e
indefettibili "disposizioni imperative" da prendere in considerazione
per l' individuazione della tutela accordata al consumatore italiano)
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| art. 5 comma 2 Conv. Roma 1980 (legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali)
art. 5 comma 3 Conv. Roma 1980 (legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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