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219667
IDG950605257
95.06.05257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Rosa Elena
A proposito della definitivita' e stabilita' dell' adozione legittimante
Nota a C. Cost. 20 luglio 1992, n. 344
Rass. Dir. Civ., (1995), fasc. 1, pag. 118-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D88215
La sentenza annotata dichiara che "e' infondata, con riguardo agli artt. 3, 10 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 27 l. 184/1983, nella parte in cui non prevede che possa essere revocata, nell' interesse dell' adottato e per motivi gravi, l' adozione speciale di quest' ultimo ed il conseguente acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti". L' A. esamina la questione sotto vari profili, anche in riferimento alla Convenzione di Strasburgo ratificata con la l. 357/1974. Ritiene l' iter logico seguito dalla Corte inoppugnabile sotto il profilo tecnico-giuridico. Con riguardo alla ragionevolezza ed opportunita' delle scelte legislative e' da rilevare, pero', che una considerazione piu' analitica delle circostanze concrete e magari la previsione di una formula piu' elastica, che demandasse al giudice la possibilita' di tener conto del vario atteggiarsi dei rapporti del minore con la famiglia adottiva e del suo eventuale fallimento, avrebbe potuto suggerire soluzioni piu' adeguate orientate nel senso della revocabilita' del vincolo in casi eccezionali.
art. 3 Cost. art. 10 Cost. art. 30 Cost. l. 22 maggio 1974, n. 357 art. 27 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 306 c.c. art. 307 c.c. art. 13 Conv. Strasburgo 1967 (adozione)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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