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| IDG950605257 | |
| 95.06.05257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| La Rosa Elena
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| A proposito della definitivita' e stabilita' dell' adozione
legittimante
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| Nota a C. Cost. 20 luglio 1992, n. 344
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| Rass. Dir. Civ., (1995), fasc. 1, pag. 118-131
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D88215
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| La sentenza annotata dichiara che "e' infondata, con riguardo agli
artt. 3, 10 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell' art. 27 l. 184/1983, nella parte in cui non prevede che possa
essere revocata, nell' interesse dell' adottato e per motivi gravi,
l' adozione speciale di quest' ultimo ed il conseguente acquisto
dello stato di figlio legittimo degli adottanti". L' A. esamina la
questione sotto vari profili, anche in riferimento alla Convenzione
di Strasburgo ratificata con la l. 357/1974. Ritiene l' iter logico
seguito dalla Corte inoppugnabile sotto il profilo tecnico-giuridico.
Con riguardo alla ragionevolezza ed opportunita' delle scelte
legislative e' da rilevare, pero', che una considerazione piu'
analitica delle circostanze concrete e magari la previsione di una
formula piu' elastica, che demandasse al giudice la possibilita' di
tener conto del vario atteggiarsi dei rapporti del minore con la
famiglia adottiva e del suo eventuale fallimento, avrebbe potuto
suggerire soluzioni piu' adeguate orientate nel senso della
revocabilita' del vincolo in casi eccezionali.
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| art. 3 Cost.
art. 10 Cost.
art. 30 Cost.
l. 22 maggio 1974, n. 357
art. 27 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 306 c.c.
art. 307 c.c.
art. 13 Conv. Strasburgo 1967 (adozione)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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