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| IDG950605258 | |
| 95.06.05258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ruscello Francesco
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| Adozione da parte del singolo e diritti dell' adottato
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| Nota a C. Cost. 16 maggio 1994, n. 183
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| Rass. Dir. Civ., (1995), fasc. 1, pag. 132-148
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D88215
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| Il Tribunale aveva respinto la domanda di adozione presentata da
persona singola, ritenendo che l' art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 1967, resa esecutiva dalla l. 357/1974, non possa
essere interpretata nel senso di ammettere che una persona singola
abbia il diritto di ottenere un bambino in adozione, senza limiti e
precisazioni, giacche' esso costituisce una regola di principio a cui
e' stata data coerente attuazione nell' ordinamento italiano dall'
art. 44 l. 184/1983. Su ricorso della parte interessata, la Corte d'
Appello ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale di detto art. 6 in relazione agli
artt. 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui permette senza limiti l'
adozione di un minorenne da parte di persona singola. La Corte
Costituzionale ha dichiarato infondata la questione. L' A. esamina la
sentenza e approfondisce il tema al fine di verificare se nel nostro
ordinamento non sia legittima l' adozione dei minori da parte di una
persona singola. L' indagine si svolge attraverso l' analisi della
natura delle disposizioni di cui all' art. 25 commi 4 e 5 l. 184/1983
e dell' art. 44 stessa legge.
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| art. 3 Cost.
art. 29 Cost.
art. 30 Cost.
art. 2 l. 22 maggio 1974, n. 357
art. 25 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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