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219668
IDG950605258
95.06.05258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ruscello Francesco
Adozione da parte del singolo e diritti dell' adottato
Nota a C. Cost. 16 maggio 1994, n. 183
Rass. Dir. Civ., (1995), fasc. 1, pag. 132-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D88215
Il Tribunale aveva respinto la domanda di adozione presentata da persona singola, ritenendo che l' art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, resa esecutiva dalla l. 357/1974, non possa essere interpretata nel senso di ammettere che una persona singola abbia il diritto di ottenere un bambino in adozione, senza limiti e precisazioni, giacche' esso costituisce una regola di principio a cui e' stata data coerente attuazione nell' ordinamento italiano dall' art. 44 l. 184/1983. Su ricorso della parte interessata, la Corte d' Appello ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detto art. 6 in relazione agli artt. 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui permette senza limiti l' adozione di un minorenne da parte di persona singola. La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione. L' A. esamina la sentenza e approfondisce il tema al fine di verificare se nel nostro ordinamento non sia legittima l' adozione dei minori da parte di una persona singola. L' indagine si svolge attraverso l' analisi della natura delle disposizioni di cui all' art. 25 commi 4 e 5 l. 184/1983 e dell' art. 44 stessa legge.
art. 3 Cost. art. 29 Cost. art. 30 Cost. art. 2 l. 22 maggio 1974, n. 357 art. 25 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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