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219670
IDG950605260
95.06.05260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Villella Aquila
Preliminare di vendita di immobile senza indicazione degli estremi della concessione edilizia ed inefficacia pendente
Nota a Cass. sez. II civ. 3 settembre 1993, n. 9313
Rass. Dir. Civ., (1995), fasc. 1, pag. 165-195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306033; D4372; D18222; D18223
Pronunciandosi sulla validita' di un preliminare di vendita immobiliare, in cui non era contenuta la dichiarazione concernente la regolarita' della costruzione dell' edificio (prevista dall' art. 40 l. 47/1985), la Suprema Corte si e' espressa positivamente ritenendo che la sanzione di nullita', prevista dall' art. 40 cit., si applica esclusivamente ai contratti con effetti reali e non anche a quelli con effetti obbligatori, quali sono i contratti preliminari. L' A. prende spunto da questa sentenza per una riflessione sui problemi posti nella pratica dall' utilizzazione delle contrattazioni preliminari. Analizzata la sentenza, l' A. ritiene che essa potrebbe essere esatta se "medio tempore" (cioe' nello spazio intercorrente tra la conclusione del preliminare e la stipula del definitivo) fosse stato eliminato il contrasto con l' interesse esterno (attraverso il rilascio del certificato); una volta accertato, tuttavia, come poi si e' verificato nel caso di specie, che il Sindaco ha rifiutato il rilascio della dichiarazione di conformita' dell' immobile alla licenza edilizia, non ha senso parlare di validita' e di efficacia del contratto. Sarebbe stato piu' esatto e coerente parlare di "inutilita'" (inefficacia definitiva), posto che l' interesse programmato non poteva piu' essere realizzato.
art. 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 1351 c.c. art. 2932 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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