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| IDG950605260 | |
| 95.06.05260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Villella Aquila
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| Preliminare di vendita di immobile senza indicazione degli estremi
della concessione edilizia ed inefficacia pendente
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| Nota a Cass. sez. II civ. 3 settembre 1993, n. 9313
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| Rass. Dir. Civ., (1995), fasc. 1, pag. 165-195
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D306033; D4372; D18222; D18223
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| Pronunciandosi sulla validita' di un preliminare di vendita
immobiliare, in cui non era contenuta la dichiarazione concernente la
regolarita' della costruzione dell' edificio (prevista dall' art. 40
l. 47/1985), la Suprema Corte si e' espressa positivamente ritenendo
che la sanzione di nullita', prevista dall' art. 40 cit., si applica
esclusivamente ai contratti con effetti reali e non anche a quelli
con effetti obbligatori, quali sono i contratti preliminari. L' A.
prende spunto da questa sentenza per una riflessione sui problemi
posti nella pratica dall' utilizzazione delle contrattazioni
preliminari. Analizzata la sentenza, l' A. ritiene che essa potrebbe
essere esatta se "medio tempore" (cioe' nello spazio intercorrente
tra la conclusione del preliminare e la stipula del definitivo) fosse
stato eliminato il contrasto con l' interesse esterno (attraverso il
rilascio del certificato); una volta accertato, tuttavia, come poi si
e' verificato nel caso di specie, che il Sindaco ha rifiutato il
rilascio della dichiarazione di conformita' dell' immobile alla
licenza edilizia, non ha senso parlare di validita' e di efficacia
del contratto. Sarebbe stato piu' esatto e coerente parlare di
"inutilita'" (inefficacia definitiva), posto che l' interesse
programmato non poteva piu' essere realizzato.
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| art. 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 1351 c.c.
art. 2932 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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