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Documento


219674
IDG950605264
95.06.05264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Macri' Maria Cristina
La Consulta coordina i poteri dei giudici d' appello con riferimento alla sospensione del pagamento della provvisionale
Nota a C. Cost. 27 luglio 1994, n. 353
Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 2, pag. 295-299
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6227; D6341; D4170
La sentenza in epigrafe ha dichiarato la parziale illegittimita' dell' art. 600 comma 3 c.p.p., sostituendo le parole "quando possa derivarne grave ed irreparabile danno" con l' espressione "quando ricorrano gravi motivi", di cui all' art. 283 c.p.c. L' A. esamina la sentenza che, egli afferma, ha condotto un' operazione di coordinamento delle regole processuali penalistiche e civilistiche, attraverso l' applicazione del principio di ragionevolezza.
art. 600 comma 3 c.p.p. art. 283 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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