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| IDG950605265 | |
| 95.06.05265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sbrighi Scotto Annamaria
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| L' assicurazione obbligatoria r.c. auto: il rime delle eccezioni
nella legge n. 990 del 1969
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| Nota a Cass. sez. III civ. 7 ottobre 1994, n. 8460
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| Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 2, pag. 305-309
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D31651
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| La fattispecie riguarda l' azione proposta dal danneggiato nei
confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante che avrebbe
dovuto indennizzarlo a seguito di sinistro verificatosi, secondo
quanto risulta dalla istruttoria della causa, il giorno antecedente
alla stipulazione della polizza. Il Tribunale ravvisa la falsita'
ideologica nell' aver l' agente assicurativo favorito l' assicurato
facendo decorrere l' efficacia della polizza assicurativa dal giorno
antecedente alla stipula, consegnando il certificato e il
contrassegno contenenti false indicazioni. Viene cosi' rigettata la
richiesta del danneggiato dichiarando la nullita' assoluta del
contratto di assicurazione per mancanza di causa e considerando tale
eccezione opponibile al danneggiato stante l' inoperativita' del
divieto posto dall' art. 18 l. 990/1969. Su ricorso dell' assicurato
la Corte d' Appello accoglie parzialmente la domanda, condannando in
solido l' assicurato e la compagnia di assicurazione al risarcimento
del danneggiato, escludendo l' ipotesi di falsita' ideologica del
certificato assicurativo. L' A. ripercorre la vicenda attraverso l'
analisi delle sentenze dei giudici di merito, ed esamina le questioni
della qualificazione dei rapporti giuridici tra danneggiato e
assicurato nell' assicurazione obbligatoria r.c. auto e delle
eccezioni che scaturiscono da tale contratto. Ritiene che la sentenza
annotata della Corte di Cassazione meriti di essere condivisa. La
Corte, infatti, accertata l' inoperativita' della garanzia
assicurativa, ha dichiarato la nullita' del contratto per inesistenza
del rischio, richiamando le norme del codice civile (art. 1895 c.c.):
in tal caso ne' puo' essere invocata la tutela pubblicistica
approntata dal legislatore del '69, ne' il divieto posto dall' art.
18 comma 2 della stessa legge che presuppone l' esistenza di un
valido contratto.
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| art. 18 comma 2 l. 24 dicembre 1969, n. 990
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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