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219675
IDG950605265
95.06.05265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sbrighi Scotto Annamaria
L' assicurazione obbligatoria r.c. auto: il rime delle eccezioni nella legge n. 990 del 1969
Nota a Cass. sez. III civ. 7 ottobre 1994, n. 8460
Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 2, pag. 305-309
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31651
La fattispecie riguarda l' azione proposta dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante che avrebbe dovuto indennizzarlo a seguito di sinistro verificatosi, secondo quanto risulta dalla istruttoria della causa, il giorno antecedente alla stipulazione della polizza. Il Tribunale ravvisa la falsita' ideologica nell' aver l' agente assicurativo favorito l' assicurato facendo decorrere l' efficacia della polizza assicurativa dal giorno antecedente alla stipula, consegnando il certificato e il contrassegno contenenti false indicazioni. Viene cosi' rigettata la richiesta del danneggiato dichiarando la nullita' assoluta del contratto di assicurazione per mancanza di causa e considerando tale eccezione opponibile al danneggiato stante l' inoperativita' del divieto posto dall' art. 18 l. 990/1969. Su ricorso dell' assicurato la Corte d' Appello accoglie parzialmente la domanda, condannando in solido l' assicurato e la compagnia di assicurazione al risarcimento del danneggiato, escludendo l' ipotesi di falsita' ideologica del certificato assicurativo. L' A. ripercorre la vicenda attraverso l' analisi delle sentenze dei giudici di merito, ed esamina le questioni della qualificazione dei rapporti giuridici tra danneggiato e assicurato nell' assicurazione obbligatoria r.c. auto e delle eccezioni che scaturiscono da tale contratto. Ritiene che la sentenza annotata della Corte di Cassazione meriti di essere condivisa. La Corte, infatti, accertata l' inoperativita' della garanzia assicurativa, ha dichiarato la nullita' del contratto per inesistenza del rischio, richiamando le norme del codice civile (art. 1895 c.c.): in tal caso ne' puo' essere invocata la tutela pubblicistica approntata dal legislatore del '69, ne' il divieto posto dall' art. 18 comma 2 della stessa legge che presuppone l' esistenza di un valido contratto.
art. 18 comma 2 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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