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219678
IDG950605268
95.06.05268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sburlati Ludovico
Sul contenuto della prova liberatoria del genitore dalla responsabilita' amministrativa pecuniaria
Osservazione a Cass. sez. I civ. 24 maggio 1994, n. 5063
Resp. civ. prev., vol. amb000, an. 60 (1995), fasc. 2, pag. 320-322
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30711; D50324; F4252
La sentenza in commento esclude che ai genitori di un minore, che con il suo comportamento cagionava un incendio durata l' intervallo fra le lezioni scolastiche della mattina e del pomeriggio, sia applicabile la sanzione amministrativa prevista dall' art. 26 r.d.l. 3267/1923 per chi danneggio boschi soggetti a vincoli. La Corte ha affermato, infatti, che la formulazione normativa in ordine al contenuto della prova liberatoria di cui all' art. 2 comma 2 l. 689/1981 e' uguale a quella dell' art. 2048 comma 3 c.c., e l' interpretazione giurisprudenziale formatasi su questo articolo va recepita anche per l' applicazione dell' art. 2 cit. L' A. ritiene condivisibile la sentenza, alla luce dell' elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ampiamente richiama, per quanto attiene l' esonero della responsabilita' dei genitori per fatti illeciti commessi dai minori. Restano tuttavia perplessita' per il fatto che la responsabilita' di un minore capace di intendere e di volere, ammessa in materia penale, debba essere esclusa nel campo dell' illecito amministrativo.
art. 26 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 2 comma 2 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 2048 comma 3 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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