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| IDG950605273 | |
| 95.06.05273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chindemi Domenico
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| Osservazioni a Trib. Crema 22/9/94 sul coniuge trasportato,
comproprietario "ex lege" del veicolo, nel regime dell' assicurazione
obbligatoria anteriore alla l. n. 142/92 e successive alla sent.
Corte Cost. n. 188/91
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| Nota a Trib. Crema 22 settembre 1994
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| Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 2, pag. 356-361
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0411; D30706; D31651; D87009
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| Riguardo alla prima questione risolta dalla sentenza, l' A. espone i
motivi a sostegno dell' indirizzo interpretativo seguito dal
Tribunale, che ha escluso la duplicazione risarcitoria del danno
biologico, apparendo improprio distinguere il danno biologico da
invalidita' temporanea e il danno biologico da invalidita'
permanente. Altrettanto corretta appare, sostiene l' A., la
soluzione, accolta dal Tribunale, della questione relativa alla
indennizzabilita' del danno, verificatosi anteriormente alla modifica
dell' art. 4 l. 990/1969 operata dalla l. 142/92 di recepimento della
normativa comunitaria, al coniuge trasportato, in regime di comunione
dei beni (benche' non cointestatario del veicolo). Il Tribunale ne ha
disconosciuto la posizione di terzo danneggiato. Non altrettanto
condivisibile appare la soluzione data dal Tribunale per quanto
riguarda l' esclusione della immediata applicabilita' della Direttiva
CEE 84/5 diretta a garantire a tutti i trasportati, e pertanto anche
ai familiari dell' assicurato, piena protezione, per lo meno per i
danni alla persona.
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| art. 32 Cost.
art. 4 l. 24 dicembre 1969, n. 990
l. 19 febbraio 1992, n. 142
C. Cost. 2 maggio 1991, n. 188
Dir. CEE 84/5
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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