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219683
IDG950605273
95.06.05273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chindemi Domenico
Osservazioni a Trib. Crema 22/9/94 sul coniuge trasportato, comproprietario "ex lege" del veicolo, nel regime dell' assicurazione obbligatoria anteriore alla l. n. 142/92 e successive alla sent. Corte Cost. n. 188/91
Nota a Trib. Crema 22 settembre 1994
Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 2, pag. 356-361
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D30706; D31651; D87009
Riguardo alla prima questione risolta dalla sentenza, l' A. espone i motivi a sostegno dell' indirizzo interpretativo seguito dal Tribunale, che ha escluso la duplicazione risarcitoria del danno biologico, apparendo improprio distinguere il danno biologico da invalidita' temporanea e il danno biologico da invalidita' permanente. Altrettanto corretta appare, sostiene l' A., la soluzione, accolta dal Tribunale, della questione relativa alla indennizzabilita' del danno, verificatosi anteriormente alla modifica dell' art. 4 l. 990/1969 operata dalla l. 142/92 di recepimento della normativa comunitaria, al coniuge trasportato, in regime di comunione dei beni (benche' non cointestatario del veicolo). Il Tribunale ne ha disconosciuto la posizione di terzo danneggiato. Non altrettanto condivisibile appare la soluzione data dal Tribunale per quanto riguarda l' esclusione della immediata applicabilita' della Direttiva CEE 84/5 diretta a garantire a tutti i trasportati, e pertanto anche ai familiari dell' assicurato, piena protezione, per lo meno per i danni alla persona.
art. 32 Cost. art. 4 l. 24 dicembre 1969, n. 990 l. 19 febbraio 1992, n. 142 C. Cost. 2 maggio 1991, n. 188 Dir. CEE 84/5
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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