| Un lavoratore, affetto da sordomutismo, con un riconoscimento di
invalidita' civile del 100%, aveva richiesto al datore di lavoro un
congedo straordinario per cure climatiche, previa presentazione di
una certificazione medica rilasciata dalla USL. Il datore aveva
accolto la richiesta imputando, pero', l' assenza come ferie, sul
presupposto che le cure climatiche possano essere concesse, al di
fuori dei giorni di ferie, solo se questi manchino ovvero se
risultino insufficienti. Di conseguenza, aveva provveduto a
conteggiare, nei giorni di congedo, le ferie ordinarie e le
festivita' aggiuntiva non ancora fruite dal dipendente, al momento
della presentazione della domanda di congedo straordinario. Il
lavoratore ricorreva, allora, ex art. 700 c.p.c., asserendo che il
periodo di cure si sarebbe dovuto considerare "solo e unicamente
quale congedo straordinario". Inoltre il comportamento del datore
avrebbe creato un "periculum" non solo per se' ma, in generale, per
tutti i dipendenti della contropart 1e in situazione analoga. L' A.
condivide la decisione in epigrafe che ha negato la tutela d'
urgenza, non sussistendo il presupposto del "periculum in mora".
Ampliando l' analisi, l' A. non ravvisa nemmeno un qualche "fumus
boni iuris", ne' ritiene il ricorso "de quo" utilizzabile nel
tentativo di creare un precedente a favore di altri lavoratori
dipendenti dello stesso datore.
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