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Documento


219691
IDG950605281
95.06.05281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Agostini Franco
Valutazione e risarcimento del danno biologico, anche in relazione alle altre componenti di danno
Relazione al convegno organizzato dal Centro nazionale di studi di diritto del lavoro "Domenico Napoletano", sezione Piemonte, e dalla Associazione giovani avvocati di Torino sul tema: "Il danno biologico", Torino, 24 febbraio 1995
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 46 (1995), fasc. 2, pag. 199-210
D0411; D30706; D7013
Richiamati i vari profili affrontati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di danno biologico, l' A. esamina i criteri di risarcimento elaborati dalla giurisprudenza, in mancanza di parametri adottati per legge, anche in relazione al disegno di legge approvato dai due rami del Parlamento, ma non promulgato e restituito dalla Presidenza della Repubblica alle Camere, che non hanno poi provveduto alla nuova approvazione. Viene anche esaminata la questione dell' estensione della tutela INAIL al danno alla salute. Secondo l' A. e' auspicabile una riforma dell' assicurazione infortuni che tenga conto del principio della estraneita' del danno biologico all' assicurazione INAIL, della sua autonomia, aredditualita' e unitarieta'. Una soluzione diversa, pur attribuendo ai lavoratori assicurati un risarcimento-indennizzo certo e automatico, che oggi non hanno, li priverebbe di una parte del trattamento globale che attualmente possono pretendere. Per contro l' operazione porterebbe non trascurabili vantaggi all' INAIL e agli imprenditori. In questi termini la problematica va considerata dal legislatore.
art. 32 Cost. art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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