| 219700 | |
| IDG950605290 | |
| 95.06.05290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Mazziotti Antonio
| |
| Irrinunciabilita' della pensione e immutabilita' del titolo: un'
equazione da riconsiderare
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. lav. 10 marzo 1994, n. 2364
| |
| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 46 (1995), fasc. 2, pag. 329-332
| |
| | |
| D703
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La questione riguardava la possibilita' di rinunciare ai benefici
previsti dalla l. 36/1974 istitutiva di "norme in favore dei
lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per
motivi politici e sindacali". Un lavoratore che aveva chiesto i
benefici di tale legge aveva in realta' subito un notevole
pregiudizio in seguito all' applicazione dell' art. 2 stessa legge e
aveva manifestato all' INPS la volonta' di ottenere la pensione
rinunciando all' accredito dei periodi assicurativi successivi al
licenziamento e coperti da assicurazione di altro regime
pensionistico. In tale modo la pensione sarebbe stata piu' elevata.
L' INPS riteneva che la rinuncia non potesse piu' avvenire una volta
che la pensione a suo carico fosse stata liquidata, in applicazione
del principio dell' indisponibilita' del diritto a pensione gia'
liquidata, non solo per quanto riguarda il titolo, ma anche per il
meccanismo di calcolo. Il Pretore prima, poi il Tribunale e quindi la
Suprema Corte hanno respinto la tesi dell' INPS e accolto quindi
quella del pensionato, ritenendo che la "rinuncia ad un meccanismo di
liquidazione del trattamento pensionistico" non costituisce ne'
rinuncia alla pensione, ne' mutamento del suo titolo e che quindi
tale rinuncia non contrasta con il principio dell' indisponibilita'
della pensione. L' A. condivide la sentenza, pur ritenendo che era
possibile giungere a tale risultato anche rimanendo sul terreno
interpretativo della l. 36/1974 e in particolare del suo art. 2.
| |
| art. 38 Cost.
art. 2 l. 14 febbraio 1974, n. 36
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |