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219700
IDG950605290
95.06.05290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazziotti Antonio
Irrinunciabilita' della pensione e immutabilita' del titolo: un' equazione da riconsiderare
Nota a Cass. sez. lav. 10 marzo 1994, n. 2364
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 46 (1995), fasc. 2, pag. 329-332
D703
La questione riguardava la possibilita' di rinunciare ai benefici previsti dalla l. 36/1974 istitutiva di "norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali". Un lavoratore che aveva chiesto i benefici di tale legge aveva in realta' subito un notevole pregiudizio in seguito all' applicazione dell' art. 2 stessa legge e aveva manifestato all' INPS la volonta' di ottenere la pensione rinunciando all' accredito dei periodi assicurativi successivi al licenziamento e coperti da assicurazione di altro regime pensionistico. In tale modo la pensione sarebbe stata piu' elevata. L' INPS riteneva che la rinuncia non potesse piu' avvenire una volta che la pensione a suo carico fosse stata liquidata, in applicazione del principio dell' indisponibilita' del diritto a pensione gia' liquidata, non solo per quanto riguarda il titolo, ma anche per il meccanismo di calcolo. Il Pretore prima, poi il Tribunale e quindi la Suprema Corte hanno respinto la tesi dell' INPS e accolto quindi quella del pensionato, ritenendo che la "rinuncia ad un meccanismo di liquidazione del trattamento pensionistico" non costituisce ne' rinuncia alla pensione, ne' mutamento del suo titolo e che quindi tale rinuncia non contrasta con il principio dell' indisponibilita' della pensione. L' A. condivide la sentenza, pur ritenendo che era possibile giungere a tale risultato anche rimanendo sul terreno interpretativo della l. 36/1974 e in particolare del suo art. 2.
art. 38 Cost. art. 2 l. 14 febbraio 1974, n. 36
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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