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219702
IDG950605292
95.06.05292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marazza Simona
Riflessi sulla repressione della condotta antisindacale nel pubblico impiego
Nota a Cass. sez. un. civ. 17 marzo 1995, n. 3104
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 46 (1995), fasc. 2, pag. 357-360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143; D762; D4024
Con questa pronuncia, decidendo con regolamento preventivo di giurisdizione, le sezioni unite si sono nuovamente pronunciate sul tema della repressione della condotta antisindacale posta in essere da un ente pubblico non economico, all' indomani della novella introdotta con l' art. 6 l. 146/1990, con il quale sono stati aggiunti due commi all' art. 28 l. 300/1970. Il Supremo Collegio ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto il comportamento dell' ACI di Milano, pacificamente riconosciuto come ente pubblico non economico, era consistito in provvedimenti asseritamente lesivi di situazioni soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego, dei quali si chiedeva non solo l' accertamento dell' antisindacalita', ma anche la loro rimozione (l' annullamento). In particolare, e' stato ritenuto tale l' avere il datore di lavoro rifiutato, nel corso delle trattative per la modifica dell' orario di lavoro, un "reale confronto" con la CGIL e nell' avere adottato un orario concordato solo con alcune organizzazioni sindacali. La pronuncia, che condivide un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, offre all' A. l' occasione per alcune riflessioni sulla materia della repressione della condotta antisindacale nel pubblico impiego.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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