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| IDG950605292 | |
| 95.06.05292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marazza Simona
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| Riflessi sulla repressione della condotta antisindacale nel pubblico
impiego
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 17 marzo 1995, n. 3104
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 46 (1995), fasc. 2, pag. 357-360
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D143; D762; D4024
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| Con questa pronuncia, decidendo con regolamento preventivo di
giurisdizione, le sezioni unite si sono nuovamente pronunciate sul
tema della repressione della condotta antisindacale posta in essere
da un ente pubblico non economico, all' indomani della novella
introdotta con l' art. 6 l. 146/1990, con il quale sono stati
aggiunti due commi all' art. 28 l. 300/1970. Il Supremo Collegio ha
dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
quanto il comportamento dell' ACI di Milano, pacificamente
riconosciuto come ente pubblico non economico, era consistito in
provvedimenti asseritamente lesivi di situazioni soggettive inerenti
al rapporto di pubblico impiego, dei quali si chiedeva non solo l'
accertamento dell' antisindacalita', ma anche la loro rimozione (l'
annullamento). In particolare, e' stato ritenuto tale l' avere il
datore di lavoro rifiutato, nel corso delle trattative per la
modifica dell' orario di lavoro, un "reale confronto" con la CGIL e
nell' avere adottato un orario concordato solo con alcune
organizzazioni sindacali. La pronuncia, che condivide un orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato, offre all' A. l' occasione per
alcune riflessioni sulla materia della repressione della condotta
antisindacale nel pubblico impiego.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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