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| IDG950605303 | |
| 95.06.05303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pera Giuseppe
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| Le vie misteriose della giustizia
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| Nota a Pret. Pisa 29 marzo 1995
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| Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 517-519
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| D73; D4372; D31162
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| A seguito di una procedura di mobilita' in sede ministeriale una
societa' si era impegnata a prendere in affitto l' azienda, che
cessava l' attivita', con l' obbligo di assumere immediatamente un
certo numero di lavoratrici secondo una graduatoria approvata dalla
commissione regionale dell' impiego. Con la sentenza in epigrafe il
giudice ha dichiarato la costituzione del rapporto di lavoro a favore
della lavoratrice ricorrente, prima in graduatoria, non riassunta. L'
A. trova corretta e da condividersi la conclusione della sentenza.
Tuttavia prende occasione dalla singolare tesi sostenuta, sia pure in
subordine, dalla difesa di parte convenuta, della promessa al
pubblico liberamente revocabile dal promittente, tesi priva di alcun
fondamento in fatto e respinta con diffusa motivazione dal giudice,
per prospettare alcune considerazioni sulla logica dell' esercizio
del mandato difensivo. L' A. richiama alcune vicende della pratica
dalle quali emerge come sia bene sollevare tutte le questioni sol che
vi sia un minimo decente di prospettabilita', tenendo presente il
principio di un grande avvocato partenopeo, che aveva l' uso di
mettere tutto, anche l' eccezione per il giudice non accorto e,
aggiunge l' A., tenendo conto che la pratica insegna che spesso
influisce il "caso" e tutto puo' succedere, dovendosi fidare sempre
della buona sorte.
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| art. 7 comma 6 l. 23 luglio 1991, n. 223
art. 7 comma 7 l. 23 luglio 1991, n. 223
art. 6 comma 10 d.l. 10 marzo 1993, n. 57
art. 2112 c.c.
art. 2932 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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