Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


219721
IDG950605311
95.06.05311 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nogler Luca
Sulla nozione di trasferimento del lavoratore
Nota a Trib. Torino 31 marzo 1994
Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 601-603
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7111; D71112; D7449
Un lavoratore subordinato prestava la propria attivita' lavorativa, in qualita' di guardia giurata, presso un istituto di vigilanza laddove ricopriva, al contempo, la carica di dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale. Tale lavoratore svolgeva la sua prestazione, da ultimo, presso la Cassa di risparmio di una determinata localita', sedendo nell' apposita guardiola predimposta dalla banca; venne, poi, invitato a svolgere la prestazione stessa presso la Cassa di risparmio di una diversa localita'. Si e' posta quindi la questione della sussistenza o no di un' ipotesi di trasferimento del lavoratore, come tale disciplinata, nel caso, dagli artt. 22 e 13 ultimo comma l. 300/1970. La sentenza prende le mosse dalla nozione di unita' produttiva e ritiene che le banche, clienti dell' istituto di vigilanza, non possono essere considerate unita' produttive, per cui il trasferimento da una banca all' altra nella stessa Provincia non rappresenta un trasferimento esterno disciplinato dagli articoli suddetti della l. 300/1970. L' A. si sofferma sul concetto di unita' produttiva, proponendo un ampio panorama giurisprudenziale e di letteratura sul tema.
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 22 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati