| 219721 | |
| IDG950605311 | |
| 95.06.05311 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Nogler Luca
| |
| Sulla nozione di trasferimento del lavoratore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Trib. Torino 31 marzo 1994
| |
| Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 601-603
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D7111; D71112; D7449
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Un lavoratore subordinato prestava la propria attivita' lavorativa,
in qualita' di guardia giurata, presso un istituto di vigilanza
laddove ricopriva, al contempo, la carica di dirigente di una
rappresentanza sindacale aziendale. Tale lavoratore svolgeva la sua
prestazione, da ultimo, presso la Cassa di risparmio di una
determinata localita', sedendo nell' apposita guardiola predimposta
dalla banca; venne, poi, invitato a svolgere la prestazione stessa
presso la Cassa di risparmio di una diversa localita'. Si e' posta
quindi la questione della sussistenza o no di un' ipotesi di
trasferimento del lavoratore, come tale disciplinata, nel caso, dagli
artt. 22 e 13 ultimo comma l. 300/1970. La sentenza prende le mosse
dalla nozione di unita' produttiva e ritiene che le banche, clienti
dell' istituto di vigilanza, non possono essere considerate unita'
produttive, per cui il trasferimento da una banca all' altra nella
stessa Provincia non rappresenta un trasferimento esterno
disciplinato dagli articoli suddetti della l. 300/1970. L' A. si
sofferma sul concetto di unita' produttiva, proponendo un ampio
panorama giurisprudenziale e di letteratura sul tema.
| |
| art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 22 l. 20 maggio 1970, n. 300
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |