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| IDG950605317 | |
| 95.06.05317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| Licenziamento disciplinare e nullita' di diritto comune
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| Nota a Pret. Ferrara 27 dicembre 1994
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| Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 651-661
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74702
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| Viene esaminata la sentenza in epigrafe che, secondo l' A., in
materia di licenziamento disciplinare, accoglie l' impostazione
fondata sul carattere di norma imperativa del principio sancito dall'
art. 7 l. 300/1970 e sulla conseguente operabilita', in caso di
inosservanza di essa, della nullita' secondo le disposizioni del
diritto comune delle obbligazioni. Alla stregua di quanto sopra, si
ritiene l' inidoneita' del' atto irritualmente adottato a pervenire
all' estinzione del rapporto, con conseguente obbligo risarcitorio
rapportato al trattamento retributivo integralmente spettante alla
data del licenziamento invalido. L' esame viene condotto tenendo
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1982 e dell'
elaborazione giurisprudenziale sul tema di cui alla pronuncia. L' A.
espone i motivi di dubbio sulla costruzione interpretativa operata
dal Pretore. Anche per quanto riguarda il risarcimento del danno, che
la sentenza riduce al solo periodo di disoccupazione del lavoratore,
avendo questi reperito una diversa occupazione, l' A. espone motivi
critici.
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| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
C. Cost. 30 novembre 1992, n. 204
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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