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219727
IDG950605317
95.06.05317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
Licenziamento disciplinare e nullita' di diritto comune
Nota a Pret. Ferrara 27 dicembre 1994
Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 651-661
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
Viene esaminata la sentenza in epigrafe che, secondo l' A., in materia di licenziamento disciplinare, accoglie l' impostazione fondata sul carattere di norma imperativa del principio sancito dall' art. 7 l. 300/1970 e sulla conseguente operabilita', in caso di inosservanza di essa, della nullita' secondo le disposizioni del diritto comune delle obbligazioni. Alla stregua di quanto sopra, si ritiene l' inidoneita' del' atto irritualmente adottato a pervenire all' estinzione del rapporto, con conseguente obbligo risarcitorio rapportato al trattamento retributivo integralmente spettante alla data del licenziamento invalido. L' esame viene condotto tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1982 e dell' elaborazione giurisprudenziale sul tema di cui alla pronuncia. L' A. espone i motivi di dubbio sulla costruzione interpretativa operata dal Pretore. Anche per quanto riguarda il risarcimento del danno, che la sentenza riduce al solo periodo di disoccupazione del lavoratore, avendo questi reperito una diversa occupazione, l' A. espone motivi critici.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 C. Cost. 30 novembre 1992, n. 204
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