Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


219730
IDG950605320
95.06.05320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bolognesi Alberto
La sanzione applicabile al licenziamento disciplinare intimato irritualmente: una prima "ribellione" alle S.U. della Cassazione
Nota a Pret. Roma 28 novembre 1994
Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 673-676
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702; D763; D3060; D30610
La sentenza annotata si pone in netto contrasto con l' orientamento giurisprudenziale, in tema di conseguenze derivanti dal licenziamento disciplinare intimato in violazione delle garanzie procedimentali di cui all' art. 7 l. 300/1970, consolidatosi con i recenti interventi delle sezioni unite della Cassazione. Mentre, infatti, la Cassazione ha stabilito che tale licenziamento non e' nullo, ma illegittimo, la sentenza in epigrafe afferma che esso e' nullo, perche' lesivo di disposizioni inderogabili di legge oltre che di principi di civilta' giuridica e conseguentemente il lavoratore ha diritto all' immediato ripristino del rapporto e alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino a quel momento. L' A. esamina questa sentenza, che puo' essere definita senz' altro "iconoclasta" rispetto alla sentenza delle sezioni unite. Altre sentenze del Pretore di Milano hanno ribadito nella sostanza l' indirizzo di quella in commento. Rimane incerto, conclude l' A., se gli argomenti di queste sentenze "ribelli" riusciranno a far breccia nei passaggi piu' deboli del ragionamento delle sezioni unite, oppure se saranno ricordate come l' ultima anacronistica opposizione all' altrettanto apprezzabile "sano realismo" giuridico sostenuto da alcuni autori.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1324 c.c. art. 1418 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati