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| IDG950605320 | |
| 95.06.05320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bolognesi Alberto
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| La sanzione applicabile al licenziamento disciplinare intimato
irritualmente: una prima "ribellione" alle S.U. della Cassazione
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| Nota a Pret. Roma 28 novembre 1994
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| Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 673-676
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74702; D763; D3060; D30610
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| La sentenza annotata si pone in netto contrasto con l' orientamento
giurisprudenziale, in tema di conseguenze derivanti dal licenziamento
disciplinare intimato in violazione delle garanzie procedimentali di
cui all' art. 7 l. 300/1970, consolidatosi con i recenti interventi
delle sezioni unite della Cassazione. Mentre, infatti, la Cassazione
ha stabilito che tale licenziamento non e' nullo, ma illegittimo, la
sentenza in epigrafe afferma che esso e' nullo, perche' lesivo di
disposizioni inderogabili di legge oltre che di principi di civilta'
giuridica e conseguentemente il lavoratore ha diritto all' immediato
ripristino del rapporto e alla corresponsione delle retribuzioni
maturate fino a quel momento. L' A. esamina questa sentenza, che puo'
essere definita senz' altro "iconoclasta" rispetto alla sentenza
delle sezioni unite. Altre sentenze del Pretore di Milano hanno
ribadito nella sostanza l' indirizzo di quella in commento. Rimane
incerto, conclude l' A., se gli argomenti di queste sentenze
"ribelli" riusciranno a far breccia nei passaggi piu' deboli del
ragionamento delle sezioni unite, oppure se saranno ricordate come l'
ultima anacronistica opposizione all' altrettanto apprezzabile "sano
realismo" giuridico sostenuto da alcuni autori.
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| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 1324 c.c.
art. 1418 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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