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| IDG950605357 | |
| 95.06.05357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giammaria Pierluigi
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| Eccessiva onerosita'. Risoluzione del contratto. Lodo arbitrale
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| Nota a lodo arbitrale, Roma, 28 luglio 1994
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| Vita not., an. 47 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 150-173
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D121; D446; D4461; D306131
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| A seguito della caduta dei valori della carta da macero, intervenuta
alcuni anni dopo la stipulazione di una convenzione quinquennale tra
un' impresa di recupero differenziato di carta e l' Azienda
Municipalizzata Servizi Citta', la prima denunciava la sopravvenuta
eccessiva onerosita' della prestazione, e chiedeva una revisione del
compenso. A seguito del rifiuto della municipalizzata, l' impresa di
recupero, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nella
convenzione, instaurava un procedimento arbitrale. Il lodo ha
concluso nel senso della risoluzione del contratto "...sia se le
circostanze sopravvenute perfezionino la fattispecie di cui all' art.
1467 c.c., sia sulla base della semplice presupposizione della
suddetta permanenza...". L' A. mostra di condividere le
argomentazioni del collegio arbitrale ed esamina le seguenti
questioni: Brevi cenni sull' evoluzione del concetto di
presupposizione. Dalla "Voraussetzung" alla "Geschaftgrundlage". La
presupposizione nell' esperienza italiana. Presupposizione, motivi
del contratto e rischio contrattuale: l' accertamento dell'
esigibilita' della prestazione attraverso il giudizio di buona fede.
L' A. richiama, quindi, i precedenti giurisprudenziali e la dottrina
sulla materia.
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| art. 1467 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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