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219767
IDG950605357
95.06.05357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giammaria Pierluigi
Eccessiva onerosita'. Risoluzione del contratto. Lodo arbitrale
Nota a lodo arbitrale, Roma, 28 luglio 1994
Vita not., an. 47 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 150-173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D121; D446; D4461; D306131
A seguito della caduta dei valori della carta da macero, intervenuta alcuni anni dopo la stipulazione di una convenzione quinquennale tra un' impresa di recupero differenziato di carta e l' Azienda Municipalizzata Servizi Citta', la prima denunciava la sopravvenuta eccessiva onerosita' della prestazione, e chiedeva una revisione del compenso. A seguito del rifiuto della municipalizzata, l' impresa di recupero, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nella convenzione, instaurava un procedimento arbitrale. Il lodo ha concluso nel senso della risoluzione del contratto "...sia se le circostanze sopravvenute perfezionino la fattispecie di cui all' art. 1467 c.c., sia sulla base della semplice presupposizione della suddetta permanenza...". L' A. mostra di condividere le argomentazioni del collegio arbitrale ed esamina le seguenti questioni: Brevi cenni sull' evoluzione del concetto di presupposizione. Dalla "Voraussetzung" alla "Geschaftgrundlage". La presupposizione nell' esperienza italiana. Presupposizione, motivi del contratto e rischio contrattuale: l' accertamento dell' esigibilita' della prestazione attraverso il giudizio di buona fede. L' A. richiama, quindi, i precedenti giurisprudenziali e la dottrina sulla materia.
art. 1467 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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