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219771
IDG950605361
95.06.05361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tardivo Carlo Maria
Esecuzione fondiaria individuale e insinuazione nel fallimento
Nota a Cass. 2 giugno 1994, n. 5352 Cass. 15 giugno 1994, n. 5806
Vita not., an. 47 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 193-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D30642; D31331; D431; D434; D4380
L' A. evidenzia l' importanza delle due sentenze in esame, per il deciso orientamento a favore della non necessita', in pendenza di esecuzione individuale di un istituto di credito fondiario, della preventiva o tardiva insinuazione nel fallimento del mutuatario debitore; e per la valutazione delle nuove norme del t.u. della legge bancaria del 1993 e, pertanto, con un' impostazione sistematica valida anche in futuro per le banche operanti nel credito fondiario.
art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 55 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 41 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 art. 161 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 l. 6 giugno 1991, n. 175 art. 51 l. fall. art. 52 l. fall. art. 54 l. fall. art. 512 c.p.c. art. 596 c.p.c. art. 598 c.p.c. art. 617 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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