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219786
IDG950605376
95.06.05376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Filippo
Fideiussione temporalmente delimitata ("Zeitburgschaft") ed art. 1957 c.c.
Nota a Cass. 24 marzo 1994, n. 2827
Banca borsa tit. cred., an. 48 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 564-580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680
Secondo la massima della sentenza annotata "con riguardo a fideiussione, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell' obbligazione principale, ma all' integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione dell' efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa e' stata ottenuta, l' azione del creditore non e' piu' soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneita' della relativa situazione all' area di operativita' dell' art. 1957 c.c., concernente la diversa ipotesi della riduzione del detto termine". L' A. approfondisce la questione attraverso l' analisi della ratio e dell' ambito di applicazione dell' art. 1957 c.c.
art. 1957 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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