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219787
IDG950605377
95.06.05377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chessa Corrado
Sul recesso dall' apertura di credito a tempo indeterminato
Nota a App. Cagliari 21 gennaio 1994
Banca borsa tit. cred., an. 48 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 591-598
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3153
Secondo le massime della sentenza in epigrafe "nel contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, le parti possono stabilire che il recesso sia esercitato con il preavviso di un solo giorno. Nel contratto di apertura di credito a tempo indeterminato lo stato di insolvenza dell' accreditato deve essere qualificato come giusta causa per l' esercizio del diritto di recesso della banca". Riassunta brevemente la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia della Corte d' Appello di Cagliari, l' A. esamina le principali problematiche che caratterizzano la disciplina del recesso nel contratto di apertura di credito.
art. 1341 comma 2 c.c. art. 1845 comma 3 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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