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219801
IDG950605391
95.06.05391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonfatti Sido
Crediti di firma individuali, aperture di credito per crediti di firma e garanzie reali
Nota a Cass. sez. I civ. 23 marzo 1994, n. 2786
Dir. Banca Merc. Fin., an. 9 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 249-263
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3153; D30680; D30572
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che la garanzia ipotecaria non puo' essere validamente concessa, in sede di apertura di credito "di firma", contemplante la prestazione da parte della banca di fideiussione a favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurazione della prelazione al diritto di regresso che acquistera' la banca stessa in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale diritto di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell' ipoteca medesima. Dopo aver evidenziato che i principi affermati dalla Suprema Corte potrebbero provocare una drastica limitazione dell' operativita' bancaria nel settore dei crediti c.d. di firma, l' A. osserva come non sia chiaro se la pronuncia sia indirizzata a interessare le sole fattispecie costituite da aperture di credito per crediti di firma, ovvero se sia rivolta anche ai crediti di firma singolarmente considerati. Riassunta poi la vicenda presa in considerazione dalla Corte, analizza la disciplina dell' apertura di credito bancario e approfondisce le questioni di principio toccate dalla sentenza, ponendo in risalto gli aspetti di questa che destano maggiori perplessita'.
art. 1844 c.c. art. 1938 c.c. art. 2852 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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