| 219801 | |
| IDG950605391 | |
| 95.06.05391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Bonfatti Sido
| |
| Crediti di firma individuali, aperture di credito per crediti di
firma e garanzie reali
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. I civ. 23 marzo 1994, n. 2786
| |
| Dir. Banca Merc. Fin., an. 9 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 249-263
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D3153; D30680; D30572
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che
la garanzia ipotecaria non puo' essere validamente concessa, in sede
di apertura di credito "di firma", contemplante la prestazione da
parte della banca di fideiussione a favore di terzi che si rendano
eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurazione della
prelazione al diritto di regresso che acquistera' la banca stessa in
caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi,
atteso che tale diritto di regresso si collega solo in via mediata ed
indiretta al contratto in corso al tempo dell' ipoteca medesima. Dopo
aver evidenziato che i principi affermati dalla Suprema Corte
potrebbero provocare una drastica limitazione dell' operativita'
bancaria nel settore dei crediti c.d. di firma, l' A. osserva come
non sia chiaro se la pronuncia sia indirizzata a interessare le sole
fattispecie costituite da aperture di credito per crediti di firma,
ovvero se sia rivolta anche ai crediti di firma singolarmente
considerati. Riassunta poi la vicenda presa in considerazione dalla
Corte, analizza la disciplina dell' apertura di credito bancario e
approfondisce le questioni di principio toccate dalla sentenza,
ponendo in risalto gli aspetti di questa che destano maggiori
perplessita'.
| |
| art. 1844 c.c.
art. 1938 c.c.
art. 2852 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |