| (Sommario: - L' istituto di emissione. Gli istituti autorizzati a
compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste
operazioni. Gli istituti di credito fondiario. - Le esenzioni dalla
revocatoria fallimentare stabilite da leggi speciali. a) Art. 5 comma
2 r.d.l. 638/1920 sul credito edilizio. b) Art. 7 l. 1581/1932, sulla
costituzione dell' IMI. c) Art. 18 r.d.l. 1561/1937, sul credito
alberghiero e turistico, convertito nella l. 2552/1937. d) Art. 62
comma 3 r.d. 1165/1938 sull' edilizia popolare. e) Art. 2 comma 2
r.d.l. 1150/1938, sul credito edilizio teatrale, convertito nella l.
466/1939. f) Art. 28 d.lg.lt. 305/1945, sul credito per la
ricostruzione edilizia bellica. g) Art. 33 d.lg.c.p.s. 261/1947 sull'
alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e sull'
attuazione dei piani di ricostruzione. h) Art. 4 l. 1482/1948, sul
credito industriale. i) Art. 5 l. 474/1949, sui provvedimenti per il
credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. l) Art. 40
comma 1 l. 949/1952, sullo sviluppo dell' economia e sull' incremento
della occupazione. m) Art. 20 l. 623/1959, sul credito a medio
termine. n) Art. 51 ultimo comma d.p.r. 602/1973, sulla riscossione
delle imposte sui redditi. o) Art. 8 d.l. 26/1975, convertito in l.
125/1975, sul credito all' agricoltura. p) Art. 1 comma 9 d.l.
688/1985, convertito in l. 25/1986, in materia previdenziale, di
tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato. q)
Art. 4 comma 4 d.l. 536/1987, convertito in l. 48/1988, sui
contributi sociali obbligatori. r) Art. 6 l. 52/1991, sulla cessione
dei crediti di impresa. s) Art. 39 comma 4 t.u. 385/1993. - Art. 68
l. fall. - Le ipoteche legali. - Le esenzioni della revocatoria
fallimentare nella interpretazione della giurisprudenza)
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