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219830
IDG950605420
95.06.05420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani Sabrina
Questioni specifiche in tema di revocatoria fallimentare: le rimesse in conto corrente bancario e le operazioni di sconto
Nota a Cass. 22 marzo 1994, n. 2744
Dir. fall., an. 70 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-66
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330; D3155; D3156
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha giudicato revocabili ex art. 67 comma 2 l. fall. le rimesse effettuate nel periodo previsto dalla legge su conto del fallito scoperto, cioe' che non sia assistito da apertura di credito e presenti un saldo passivo; non sono revocabili le rimesse che non abbiano funzione solutoria, ma di semplice ripristino della provvista. La Corte ha ritenuto che per stabilire il carattere delle rimesse occorra tenere conto del "saldo disponibile" e non esclusivamente del "saldo contabile" o del "saldo per valuta". Affrontando il tema della revocatoria fallimentare delle rimesse, l' A. esamina in primo luogo la natura giuridica dei versamenti, approfondendo in particolare la situazione che si verifica in caso di conto corrente che presenti un saldo negativo; sottolinea, a tale proposito, come la pronuncia in commento abbia opportunamente operata una distinzione fra conto corrente scoperto e conto corrente passivo. Prende quindi in considerazione la distinzione fra saldo contabile, saldo disponibile e saldo per valuta, analizzando la loro utilizzabilita' ai fini della revocatoria
art. 67 comma 2 l. fall. art. 1829 c.c. art. 1857 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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