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| IDG950605420 | |
| 95.06.05420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giuliani Sabrina
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| Questioni specifiche in tema di revocatoria fallimentare: le rimesse
in conto corrente bancario e le operazioni di sconto
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| Nota a Cass. 22 marzo 1994, n. 2744
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| Dir. fall., an. 70 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-66
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313330; D3155; D3156
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| Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha giudicato
revocabili ex art. 67 comma 2 l. fall. le rimesse effettuate nel
periodo previsto dalla legge su conto del fallito scoperto, cioe' che
non sia assistito da apertura di credito e presenti un saldo passivo;
non sono revocabili le rimesse che non abbiano funzione solutoria, ma
di semplice ripristino della provvista. La Corte ha ritenuto che per
stabilire il carattere delle rimesse occorra tenere conto del "saldo
disponibile" e non esclusivamente del "saldo contabile" o del "saldo
per valuta". Affrontando il tema della revocatoria fallimentare delle
rimesse, l' A. esamina in primo luogo la natura giuridica dei
versamenti, approfondendo in particolare la situazione che si
verifica in caso di conto corrente che presenti un saldo negativo;
sottolinea, a tale proposito, come la pronuncia in commento abbia
opportunamente operata una distinzione fra conto corrente scoperto e
conto corrente passivo. Prende quindi in considerazione la
distinzione fra saldo contabile, saldo disponibile e saldo per
valuta, analizzando la loro utilizzabilita' ai fini della revocatoria
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| art. 67 comma 2 l. fall.
art. 1829 c.c.
art. 1857 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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