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219839
IDG950605429
95.06.05429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Domenico Mario
I pagamenti effettuati durante la procedura di amministrazione controllata non ricadono nella revocatoria fallimentare
Nota a Trib. Roma 23 febbraio 1994
Dir. fall., an. 70 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 166-174
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31370; D31301; D313330
Secondo la sentenza in nota la dichiarazione di fallimento consecutiva alla procedura di amministrazione controllata accerta definitivamente il dissesto e l' esercizio per l' azione revocatoria retroagisce alla data di ammissione alla procedura giudiziale; i pagamenti effettuati per la gestione ordinaria dell' impresa nel corso della procedura di amministrazione controllata si configurano come obbligazioni di massa necessarie al risanamento dell' impresa, ed in quanto tali non sono revocabili nel successivo fallimento. L' A. approfondisce il tema del "dies a quo" da cui far decorrere la speciale azione revocatoria fallimentare in caso di fallimento consecutivo alla procedura di amministrazione controllata, ponendo a confronto la tesi accolta dal Tribunale di Roma con quella, di segno contrario, sostenuta dai Tribunali di Genova, Pavia e Milano.
art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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