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| IDG950605430 | |
| 95.06.05430 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| L' ammissione con riserva dei tributi contestati e l' uso prolungato
del processo
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| Nota a Trib. Trani 15 dicembre 1992
Trib. Trani 14 marzo 1992
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| Dir. fall., an. 70 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 179-189
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3131; D3136
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| Le sentenze in rassegna giungono a soluzioni opposte circa l'
ammissione con riserva dei crediti erariali contestati, proposta
dall' esattore con insinuazione tardiva. Con la prima pronuncia il
Tribunale ha ritenuto che la domanda di insinuazione tardiva sia
ammissibile, anche se abbia ad oggetto un credito di imposta per il
cui accertamento gia' pende controversia innanzi alle Commissioni
tributarie. Lo stesso Tribunale, con la seconda sentenza in commento,
ha affermato che i crediti per i tributi, diretti o indiretti, in
ordine ai quali penda contestazione davanti alla Commissione
tributaria, insinuati in via tempestiva o tardiva, vanno ammessi al
passivo con riserva, e vanno quindi equiparati ad ogni effetto a
quelli condizionali ai sensi dell' art. 55 l. fall. La nota esamina
le questioni affrontate dalle due pronunce, analizzando il
dispositivo dell' art. 45 d.p.r. 602/1973 e le norme della legge
fallimentare sulla materia.
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| art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 55 l. fall.
art. 101 l. fall.
art. 113 n. 3 l. fall.
art. 112 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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