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219840
IDG950605430
95.06.05430 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
L' ammissione con riserva dei tributi contestati e l' uso prolungato del processo
Nota a Trib. Trani 15 dicembre 1992 Trib. Trani 14 marzo 1992
Dir. fall., an. 70 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 179-189
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3131; D3136
Le sentenze in rassegna giungono a soluzioni opposte circa l' ammissione con riserva dei crediti erariali contestati, proposta dall' esattore con insinuazione tardiva. Con la prima pronuncia il Tribunale ha ritenuto che la domanda di insinuazione tardiva sia ammissibile, anche se abbia ad oggetto un credito di imposta per il cui accertamento gia' pende controversia innanzi alle Commissioni tributarie. Lo stesso Tribunale, con la seconda sentenza in commento, ha affermato che i crediti per i tributi, diretti o indiretti, in ordine ai quali penda contestazione davanti alla Commissione tributaria, insinuati in via tempestiva o tardiva, vanno ammessi al passivo con riserva, e vanno quindi equiparati ad ogni effetto a quelli condizionali ai sensi dell' art. 55 l. fall. La nota esamina le questioni affrontate dalle due pronunce, analizzando il dispositivo dell' art. 45 d.p.r. 602/1973 e le norme della legge fallimentare sulla materia.
art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 55 l. fall. art. 101 l. fall. art. 113 n. 3 l. fall. art. 112 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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