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219849
IDG950605439
95.06.05439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciaffi Annalisa
Finanziaria regionale e patto leonino
Nota a Cass. sez. I civ. 29 ottobre 1994, n. 8927
Giur. comm., an. 22 (1995), fasc. 4, pt. 2, pag. 486-495
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3122; D312201
Secondo la sentenza in rassegna il divieto del c.d. patto leonino posto dall' art. 2265 c.c. presuppone una situazione statutaria caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o piu' soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili ovvero da entrambe, per cui esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione agli utili e alle perdite in misura diversa dall' entita' della partecipazione del singolo socio; detto divieto, peraltro, deve essere valutato in senso sostanziale, quindi con riferimento alle effettive condizioni con cui il socio e' ammesso a partecipare al rischio di impresa. Premesso che questa pronuncia offre l' occasione per diversi spunti di meditazione in tema di patti parasociali nell' ottica dell' adattamento del tipo s.p.a. alle esigenze concrete, l' A. richiama il caso di specie ed illustra le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte in merito all' applicazione dell' art. 2265 c.c., approfondendo le questioni in merito alla configurabilita' del c.d. patto leonino.
art. 2265 c.c. art. 2351 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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