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219900
IDG950805490
95.08.05490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nasi Claudia
Necessitas non habet legem (la decretazione d' urgenza fra Statuto Albertino e Costituzione repubblicana)
Diritto e societa', (1995), fasc. 2, pag. 271-299
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0113
L' avvicinamento fra le tematiche dell' emergenza costituzionale e della decretazione d' urgenza ha origine nel periodo statutario, in cui le ricostruzioni dommatiche dello stato d' assedio e del decreto-legge spesso vengono a coincidere con conseguente intreccio e confusione dei rispettivi problemi giuridici. In tale periodo i due istituti vengono accostati, fra l' altro anche sul piano dei rispettivi limiti: dottrina e giurisprudenza del tempo insistono per entrambi piu' sulla doverosita' del successivo controllo parlamentare che sulla necessita' del rispetto da parte loro di precisi vincoli contenutistici. Tale atteggiamento e' legato alle particolari condizioni politico-istituzionali del periodo preso in considerazione; esso, inoltre, si spiega tenendo conto dei principi (in particolare il principio di sovranita' legislativa) e delle concezioni dominanti nella cultura giuridica del tempo. L' attuale disciplina costituzionale della decretazione d' urgenza rimette in discussione le ragioni non soltanto dell' avvicinamento delle tematiche del decreto-legge a quelle dell' emergenza costituzionale, ma anche dell' affermata inapponibilita' di vincoli di oggetto alla decretazione d' urgenza. Fino ad oggi la Corte Costituzionale e', pero', riuscita a non impegnarsi in ricostruzioni teoriche in materia di limiti oggettivi al decreto-legge (e, in particolare, a non prendere posizione sul carattere vincolante o meno nei confronti del Governo dell' art. 15 l. 400/1988) proprio sfruttando le incertezze derivanti dal riferimento a ricostruzioni dommatiche della legge di conversione (e dei suoi effetti) ancora legate a postulati della scienza giuridica ottocentesca. E', pertanto, auspicabile un mutamento della decretazione d' urgenza entro i limiti costituzionalmente stabiliti.
art. 15 l. 23 agosto 1988, n. 400
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